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Confedilizia La Spezia

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La locazione transitoria deve essere motivata

Lunedì, 16 Settembre 2013 11:24

La Corte di cassazione, con sentenza n. 16117 del 2010, ha precisato che, qualora una locazione di immobile destinato all'esercizio di una delle attività previste dall'art. 27 della legge n. 392 del 1978, sia stipulata per una durata inferiore a quella legale, il contratto, ove sorga controversia, potrà essere ritenuto conforme al modello legale "locazione non abitativa transitoria" e, quindi, sottratto alla sanzione di nullità di cui all'art. 79 della leggge stessa, a condizione che la transitorietà sia espressamente enunciata, con specifico riferimento alle ragioni che la determinano, in modo da consentirne la verifica in sede giudiziale e semprechè risulti, in esito ad essa, che le ragioni dedotte (delle quali si postula l'effettività, ricorrendo diversamente una fattispecie simulatoria) siano di natura tale da giustificare la sottrazione del rapporto al regime ordinario e, cioè, siano ragioni obiettive che escludano esigenze di stabilità.

Modifiche all'affitto con registro

Martedì, 30 Aprile 2013 09:04

L'imposta fissa si paga anche se il contratto è soggetto alla cedolare secca.
Se si vuole sottoporre a registrazione l'accordo modificativo che riduce il canone di locazione pattuito originariamente, dovrebbe essere necessario versare sempre l'imposta di registro in misura fissa, anche se si è optato per la cedolare secca. Perché la registrazione del patto modificativo ha la sola funzione di dare allo stesso data certa nei confronti di terzi. Si tratta, cioè, del costo del servizio volontariamente richiesto agli uffici delle Entrate.

Crisi: dati drammatici

Lunedì, 29 Aprile 2013 10:37

"I dati dell'Istat sul mercato immobiliare resi noti oggi, sono drammatici. L'investimento in immobili è in caduta libera, ucciso da una fiscalità smodata che ha colpito, in particolare, l'affitto. In Europa, diversi Paesi hanno approvato leggi per rilanciare il settore. Da noi, si risponde nel modo esattamente opposto e cioè segnalando nel Documento di economia e finanza la pretesa necessità di prorogare oltre il 2014 l'Imu sperimentale e cioè l'imposta che più di ogni altra ha causato l'attuale situazione.

Come accade nella fattispecie inversa, il frazionamento di un'unica quota millesimale in due o più quote, a seguito di divisione dell'unità immobiliare originaria, anche nel caso dell'accorpamento di due unità originarie in un unico appartamento, non sussistono le condizioni previste dall'articolo 69 delle disposizioni attuative del Codice civile, per la modifica o la revisione delle tabelle millesimali.

Nel caso di pagamento in ritardo delle rate trimestrali da parte di condomini morosi:
l'articolo 1218 del Codice civile prevede che il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto. Tuttavia, non è necessaria la costituzione in mora, tra l'altro, quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore. È questo il caso delle rate stabilite espressamente in assemblea.

L'installazione della stufa a pellet fruisce della detrazione del 50% (articolo 16 bis, Tuir 917/1986 e articolo 11, legge 134/2012) in quanto intervento idoneo a conseguire un risparmio energetico. Infatti, è possibile per il contribuente beneficiare dell'agevolazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie, relativamente alle opere finalizzate al risparmio energetico, tra cui rientra l'acquisto della stufa a pellet. Il 50% si rende applicabile anche agli interventi di risparmio energetico, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego di fonti rinnovabili di energia e anche in assenza di opere edilizie.

"L'odierno rinvio dell'esame da parte del Senato delle ben sette mozioni in materia di Tares che erano state presentate, è un segnale negativo che desta forte preoccupazione. Le mozioni che avrebbero dovuto essere discusse oggi, provenienti da esponenti di quasi tutti i gruppi parlamentari, ponevano infatti in vario modo il problema di un tributo che si presenta come un vero e proprio mostro giuridico, per la sua doppia natura di tassa e di imposta, e che comporta aggravi pesantissimi per tutti gli immobili, abitativi e non.

AL'articolo 8, comma 1 del Dlgs 23/2011 prevede che l'Imu sostituisce, per la componente immobiliare, l'Irpef e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati. Al riguardo, la recente circolare dell'agenzia delle Entrate 5/E/2013 (paragrafo 1.1) ha chiarito che l'esclusione dalla base imponibile Irpef ha effetto sulla determinazione del reddito complessivo, oltre che sul calcolo delle deduzioni e delle detrazioni rapportate allo stesso reddito complessivo. Ne deriva che, per stabilire la sussistenza della condizione di familiare a carico, il reddito complessivo dovrà essere assunto senza considerare quello derivante dagli immobili non locati soggetti all'Imu.

Imu fino oltre il 2014

Mercoledì, 17 Aprile 2013 08:00

NASCOSTA NEL DEF LA VOLONTA' DI QUESTO GOVERNO DI NON METTERE MANO ALL'IMU SE NON PER PROROGARLA OLTRE IL 2014

"Il Paese ha votato contro l'IMU, il mercato immobiliare è allo stremo, nel settore manca ormai ogni investimento. A gran voce, chi è preoccupato dell'impoverimento generale che l'IMU ha creato, con conseguenze fatali sui consumi e sulle famiglie, reclama da subito la revisione dell'IMU, con particolare riferimento anche alle case affittate ai meno abbienti.

Nell'ambito delle norme del Codice civile in materia di proprietà fondiaria e rapporti di vicinato, l'articolo 843 del Codice civile pone a carico del proprietario del fondo l'obbligo di consentire l'accesso ed il passaggio nella sua proprietà, se necessari al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino, oppure comune. La norma è stata ritenuta applicabile anche in caso di immobili in condominio.

"I dati dell'Istat, con i valori riferiti o con altri anche peggiori, dimostrano comunque che il mercato immobiliare è bloccato e che i prezzi vanno sempre più giù, peggiorando di continuo.
Se le aziende sono disperate, l'immobiliare è in fin di vita. Ma l'Italia si salva salvando l'immobiliare. E per salvare l'immobiliare occorre rivedere da subito l'Imu, nella linea di un Fisco onesto che tratti anche l'immobiliare per quel che rende, e se rende. Le forze politiche devono prendere una posizione precisa e cioè pronunciarsi sul fatto che vogliano o meno tenere ancora in vita l'Imu varata dal Governo Monti in via sperimentale, che è la causa prima di un impoverimento generalizzato degli italiani e della fine di ogni investimento nel settore".

"Cresce la pressione fiscale generale raggiungendo un livello inaudito, crescono le tasse sulla casa, cresce ciò nondimeno la spesa pubblica, la sola proprietà edilizia è stata chiamata a concorrere in gran parte a rimediare all'emergenza. E presto all'IMU si assommerà la maggiorazione per legge della tassa rifiuti, già maggiorata dal tributo provinciale ambientale. Una situazione intollerabile, che ha provocato il crollo del mercato immobiliare e dei consumi e quindi un impoverimento diffuso, e che minaccia la sopravvivenza, quella rimasta, dell'affitto, che oggi assicura la mobilità delle forze del lavoro sul territorio. L'IMU va modificata e la maggiorazione Monti per i rifiuti, controllata da subito".

Cinque modelli di lettera inerenti adempimenti previsti in capo agli amministratori nella legge di riforma della disciplina condominiale:

LETTERE-TIPO

1. Lettera per la richiesta di convocazione dell'assemblea ex art. 1120, 3° comma, c.c.
2. Lettera per la richiesta di visione ed estrazione di copia della documentazione inerente il conto corrente condominiale (art. 1129, 7° comma, c.c.).
3. Lettera per la richiesta di visione ed estrazione di copia dei documenti giustificativi di spesa (art. 1130-bis, 1° comma, c.c.).
4. Lettera per la richiesta di attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso (art. 1130, n. 9, c.c.).
5. Lettera di comunicazione all'amministratore di variazione dei dati di cui all'art. 1130, n. 6, c.c.

L'ordinamento riconosce al possessore dell'immobile il diritto ad una definizione mirata e specifica relativa alla sua proprietà, e che ove il classamento (o la modifica catastale) non risultino soddisfacenti, il privato può ricorrere al giudice tributario.

Fra le numerose situazioni di sofferenza presenti nel Paese, quella che vive il mercato degli affitti è sicuramente grave e preoccupante, tano da far venir meno le condizioni minime di convenienza ad affittare. Stretti fra un'imposizione fiscale sempre più aggressiva e i rischi di morosità degli inquilini che crescono in maniera esponenziale, molti proprietari sono spinti ad abbandonare la locazione.

Si precisa che anche il titolare del diritto di abitazione (diritto reale di godimento) fruisce della detrazione del 55% per la sostituzione dei serramenti (articolo 4 del decreto legge 201/2011, convertito in legge 214/2011 e articolo 11, Dl 83/2012, convertito in legge 134/2012) a condizione che sostenga le spese direttamente (fatture a lui intestate e bonifici da lui eseguiti).

Il box pertinenziale di norma entro 500 metri

Mercoledì, 27 Marzo 2013 16:14

Si precisa che il box pertinenziale non deve essere collegato direttamente all'abitazione, l'importante è che sia al servizio dell'abitazione e quindi ad una distanza ragionevole dalla stessa (anche in un'altra via) in modo da poter svolgere la propria funzione (articolo 817 del Codice civile).

Militari. Canone Rai e cedolare secca: notizie

Mercoledì, 27 Marzo 2013 09:50

Per i militari non è necessario il requisito della residenza per l'agevolazione "prima casa".
Per il personale delle forze armate e delle forze di polizia, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa (articolo 1, tariffa, Dpr 131/1986), non è richiesta la condizione di residenza nel comune dove si trova l'immobile acquistato ai sensi del comma 1 dell'articolo 66 della legge 21 novembre 2000, n. 342, in base al quale il personale in servizio permanente appartenente alle forze armate ad ordinamento militare, e quello appartenente alle forze di polizia ad ordinamento militare e civile, ha diritto alle cosiddette agevolazioni "prima casa", senza che sia richiesta la condizione della residenza entro 18 mesi.
La cedolare non si applica per l'attività commerciale.

Spostamento delle antenne su parti comuni

Martedì, 26 Marzo 2013 10:25

Il Dlgs 1° agosto 2003, n. 259, all'articolo 91, comma 2, prevede che il proprietario non può opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto, nell'immobile di sua proprietà, se tale passaggio occorre per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini. Tuttavia, la Cassazione civile, con sentenza del 21 aprile 2009, n. 9427, ha specificato che il diritto di collocare nell'altrui proprietà antenne televisive è subordinato all'impossibilità, per l'utente di servizi radiotelevisivi, di utilizzare spazi propri o condominiali.

La locazione si registra entro 30 giorni

Lunedì, 25 Marzo 2013 10:21

Il contratto di locazione deve essere registrato (telematicamente con il modello Siria, o presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente con il modello cartaceo 69) entro il termine di 30 giorni dalla data di stipula, per cui, se il contratto in questione viene stipulato il 2 gennaio 2013, il termine sarà il 1° febbraio. Con riferimento al regime di cedolare secca, si conferma l'inapplicabilità per la pertinenza concessa in locazione in via autonoma, e comunque, non legata al bene principale (l'abitazione).

Il 55% si applica soltanto sulle costruzioni esistenti: la detrazione del 55% si applica per gli interventi di risparmio energetico eseguiti sui fabbricati già esistenti e accatastati prima dell'inizio degli interventi.

"La situazione delle morosità è una realtà che è sotto gli occhi di tutti. Ma la prima misura per evitare gli sfratti è che i proprietari di beni affittati abbiano una fiscalità differente da quella delle «seconde case», usando una terminologia che fa comodo a chi vuol tassare di più ma che è del tutto equivoca.

Studio Legale Dallara

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