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Modifiche all'affitto con registro In evidenza

L'imposta fissa si paga anche se il contratto è soggetto alla cedolare secca.
Se si vuole sottoporre a registrazione l'accordo modificativo che riduce il canone di locazione pattuito originariamente, dovrebbe essere necessario versare sempre l'imposta di registro in misura fissa, anche se si è optato per la cedolare secca. Perché la registrazione del patto modificativo ha la sola funzione di dare allo stesso data certa nei confronti di terzi. Si tratta, cioè, del costo del servizio volontariamente richiesto agli uffici delle Entrate.

Questo, malgrado nell'accordo originale di locazione fosse stata espressa l'opzione per l'imposta sostitutiva dell'Irpef. La questione, per la verità, non appare pacifica, poiché i precedenti in termini non tenevano conto del nuovo regime agevolativo. L'Ufficio che ha preteso la registrazione si è in effetti riportato alla risoluzione n. 60/E del 28 giugno 2010 dell'agenzia delle Entrate, che prende in esame la disciplina degli accordi modificativi di riduzione del canone di locazione. Sul punto, l'amministrazione finanziaria osserva che, poiché si tratta di eventi riduttivi della base imponibile, ai fini dell'imposta di registro, per essi non vi è obbligo di assoggettamento a registrazione in termine fisso. Vi è tuttavia un evidente interesse delle parti contraenti a dare data certa nei riguardi dei terzi alle pattuizioni in esame, sia ai fini della corresponsione dell'imposta di registro, sia ai fini dell'Irpef dovuta sui canoni contrattuali. Tra i mezzi previsti dall'ordinamento a tale scopo, continuano le Entrate, vi è l'assoggettamento volontario a registrazione della scrittura privata. Questo sembra sia il punto decisivo. In tale ambito, la registrazione assume la natura di mezzo equipollente ad altri, come per esempio la spedizione a mezzo lettera raccomandata oppure l'opposizione di un timbro a calendario, finalizzato ad ottenere la data certa. La corresponsione del tributo diventa così il costo del servizio richiesto volontariamente all'amministrazione finanziaria. La cedolare secca, ai sensi dell'articolo 3 del Dlgs 23/2011, sostituisce, oltre all'Irpef, l'imposta di registro e di bollo dovute sul contratto di locazione, nonché sulle proroghe e risoluzioni del contratto stesso. La modifica delle condizioni economiche del contratto è indubbiamente accordo che attiene a quest'ultimo e che pertanto dovrebbe beneficiare del medesimo trattamento fiscale ad esso riservato. La pretesa dell'Ufficio non appare tuttavia assurda, perché l'effetto di assorbimento della cedolare non può estendersi a tutti gli atti sottoposti volontariamente alla registrazione connessi al contratto originario. Sarebbe ovviamente auspicabile una pronuncia ufficiale. Le cose cambiano se si è in presenza di una proroga del contratto pattuita a condizioni economiche meno onerose. In tale eventualità, infatti, l'obbligo di presentare la proroga alla registrazione esclude senz'altro l'imposta di registro, qualora in tale sede si confermi l'opzione per la cedolare secca.

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