fbpx

Accedi al tuo account

Nome utente*
Password *
Ricordami

Il box pertinenziale di norma entro 500 metri In evidenza

Si precisa che il box pertinenziale non deve essere collegato direttamente all'abitazione, l'importante è che sia al servizio dell'abitazione e quindi ad una distanza ragionevole dalla stessa (anche in un'altra via) in modo da poter svolgere la propria funzione (articolo 817 del Codice civile).

In genere, la distanza massima è di 500 metri. Il regolamento edilizio comunale può stabilire disposizioni precise in merito. La distanza di un km appare eccessiva, tuttavia, come detto, occorre verificare se il regolamento edilizio del Comune in cui è sito il fabbricato prevede una maggiore distanza. In tal caso, se trattasi di box pertinenziale, di nuova costruzione e ceduto dall'impresa costruttrice si rende applicabile la detrazione del 50% ai sensi dell'articolo 16 bis del Tuir 917/86 e dell'articolo 11 del Dl 83/2012 convertito in legge 134/2012, anche nell'ipotesi in cui la casa sia già dotata di box pertinenziale. L'importante è che il box sia di nuova costruzione e ceduto dall'impresa costruttrice (risoluzione 166/E del 1999). A tal fine, si prescinde dal fatto che il box sia accessorio a prima o seconda casa (vedi guida al 36% sul sito www.agenziaentrate.it). Il preliminare, debitamente registrato prima di versare acconti (risoluzione n. 38/E dell'8 febbraio 2008), così come il rogito, deve riportare espressamente l'indicazione che ci si avvale delle disposizioni fiscali per l'acquisto del box pertinenziale di cui all'articolo 16 bis del Tuir 917/1986 e successive modificazioni e integrazioni e da ultimo dell'articolo 11, Dl 83/2012, convertito in legge 134/2012. Tutti gli importi (caparra, acconti e saldo) devono essere corrisposti con bonifico bancario o postale. L'importo detraibile (corrispettivo di vendita al netto del valore dell'area, dell'utile d'impresa e delle spese generali), attestate dall'impresa costruttrice, nei limiti massimi di 96.000 euro (sempreché l'acquisto avvenga entro il 30 giugno 2013). In sede di dichiarazione dei redditi dovranno essere indicati gli estremi di registrazione del preliminare, sempreché siano stati versati acconti. L'Iva si applica con aliquota del 4% solo se trattasi di acquisto di primo box pertinenziale a casa acquistata con le agevolazioni prima casa (articolo 1, Tariffa, nota II bis, Dpr 131/1986, ovvero n. 21, Tabella A, parte II, Dpr 633/72). Viceversa, come secondo box pertinenziale a una prima casa si applica l'aliquota del 10%, mentre se il box non risulta pertinenziale ad abitazione si applica l'Iva con aliquota ordinaria del 21% (risoluzioni 94/E/2010, 139/E/2007 e circolare 12/E/2007).

È GRATIS! Compila il form per ricevere via e-mail la nostra rassegna stampa.

Gazzetta della Spezia & Provincia non riceve finanziamenti pubblici, aiutaci a migliorare il nostro servizio con una piccola donazione. GRAZIE

Vota questo articolo
(0 Voti)

Lascia un commento

Assicurati di aver digitato tutte le informazioni richieste, evidenziate da un asterisco (*). Non è consentito codice HTML.

Studio Legale Dallara

Informiamo che in questo sito sono utilizzati "cookies di sessione" necessari per ottimizzare la navigazione, ma anche "cookies di analisi" per elaborare statistiche e "cookies di terze parti".
Puoi avere maggiori dettagli e bloccare l’uso di tutti o solo di alcuni cookies, visionando l'informativa estesa.
Se invece prosegui con la navigazione sul presente sito, è implicito che esprimi il consenso all’uso dei suddetti cookies.