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L'accorpamento non muta le quote millesimali In evidenza

Come accade nella fattispecie inversa, il frazionamento di un'unica quota millesimale in due o più quote, a seguito di divisione dell'unità immobiliare originaria, anche nel caso dell'accorpamento di due unità originarie in un unico appartamento, non sussistono le condizioni previste dall'articolo 69 delle disposizioni attuative del Codice civile, per la modifica o la revisione delle tabelle millesimali.

Per effetto dell'accorpamento non può infatti che farsi riferimento, dal punto di vista tabellare, al totale dei millesimi delle due unità accorpate. Il condomino che abbia provveduto all'accorpamento deve dare notizia all'amministratore della eventuale variazione delle intestazioni e della nuova quota millesimale: l'amministratore e l'assemblea, oltre a prenderne atto, possono solo accertare che l'attribuzione della nuova quota millesimale non sia manifestamente erronea. A seguito della legge di riforma del condominio, n. 220/2012, l'articolo 69, delle disposizioni attuative del Codice civile, è stato ora modificato nel senso che la revisione dei millesimi, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, può rilevare solo ove sia alterato, per più di un quinto, il valore proporzionale dell'unità immobiliare anche di un solo condomino.

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