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Approfondimenti su condominio, Imu, Irpef e cedolare secca In evidenza

Nel caso di pagamento in ritardo delle rate trimestrali da parte di condomini morosi:
l'articolo 1218 del Codice civile prevede che il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto. Tuttavia, non è necessaria la costituzione in mora, tra l'altro, quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore. È questo il caso delle rate stabilite espressamente in assemblea.

L'articolo 1224 del Codice civile prevede che nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di denaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali che dal 1° gennaio 2012 sono fissati nella misura del 2,5% annuo. È comunque fatta salva una diversa pattuizione contenuta nel regolamento avente natura contrattuale.
Impianti, i costi di gestione anche a chi si è distaccato:
Il condomino può legittimamente rinunziare all'uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall'impianto termico comune, senza necessità di autorizzazione od approvazione degli altri condomini. Resta tuttavia fermo il suo obbligo di pagamento delle spese per la conservazione dell'impianto, inoltre, è tenuto a partecipare a quelle di gestione, se e nei limiti in cui il suo distacco non si risolve in una diminuzione degli oneri del servizio di cui continuano a godere gli altri condomini. (Cassazione civile, 3 aprile 2012, n. 533).
Se si opta per la cedolare secca niente imposta di registro:
Poiché l'imposta sostitutiva dovuta nella forma della cedolare secca sostituisce anche l'imposta di registro dovuta sul contratto di locazione, il locatore è tenuto a corrispondere soltanto l'imposta sostitutiva. Il versamento dell'imposta va eseguito mediante utilizzo del modello F24, e secondo i termini previsti per il pagamento dell'Irpef (acconto e saldo).
Per i fabbricati non locati niente dichiarazione Irpef:
Qualsivoglia dubbio interpretativo è stato fugato dalla circolare 5/E/2013 dell'11 marzo 2013, che al punto 3, ha confermato: "Il principio secondo cui l'Imu sostituisce, per la componente immobiliare, l'Irpef e le addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, comporta effetti anche sul piano degli obblighi dichiarativi, integrando le ipotesi di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi. Il contribuente che possiede solo redditi sostituiti dall'Imu non è tenuto alla presentazione della dichiarazione, mentre se possiede anche altri redditi è invitato a verificare nelle istruzioni ai modelli di dichiarazione 730 e Unico PF, se la propria particolare situazione rientra tra i casi di esonero.

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