Il Dlgs 1° agosto 2003, n. 259, all'articolo 91, comma 2, prevede che il proprietario non può opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto, nell'immobile di sua proprietà, se tale passaggio occorre per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini. Tuttavia, la Cassazione civile, con sentenza del 21 aprile 2009, n. 9427, ha specificato che il diritto di collocare nell'altrui proprietà antenne televisive è subordinato all'impossibilità, per l'utente di servizi radiotelevisivi, di utilizzare spazi propri o condominiali.
Pubblicato il: 26-03-2013
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