Nel caso di una impresa che abbia come attività prevalente la produzione di cornici e una attività secondaria Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci deve distinguere il tipo di clientela che accede in negozio?
Con riferimento all’attività prevalente di produzione di cornici (codice ATECO 16.29.40) si conferma che non vi sia obbligo di green pass in quanto si tratta di attività artigiana di produzione. Con riferimento all’attività secondaria di servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci (codice ATECO 52.29.22) si ritiene che anche per essa non sussista l’obbligo del green pass.
Infatti, tale attività non può essere annoverata tra i servizi postali (contraddistinti dal codice Ateco 53) per i quali l’art. 9-bis, comma 1-bis lett. b) richiede l’obbligo di green pass. Peraltro, si evidenzia che il servizio postale universale è affidato esclusivamente a Poste Italiane fino al 2026, mentre gli altri servizi postali sono soggetti a specifici titoli abilitativi (licenza o autorizzazione). In conclusione, l’impresa non è tenuta a richiedere il green pass per nessuna delle due attività.
Gli uffici di Confartigianato alla Spezia, Levanto e Sarzana sono a disposizione dei soci per ritirare i cartelli da esporre e per ogni ulteriore approfondimento