Marco Raffaelli e Piera Sommovigo in una nota dicono "Contestiamo decisamente la risposta di Filse ed il commento che, partendo da questa, sviluppa l’Assessore Gagliardi".
Nella nota Raffaelli e Sommovigono proseguono dicendo: "I motivi per i quali la norma invocata da Filse non può trovare applicazione nel caso di specie sono:
- La questione che abbiamo sottoposto all’Anac riguarda l’inconferibilità e l’incompatibilità. Quindi a nostro giudizio la nomina non poteva essere conferita sin dall’inizio, posto che l’art. 13 ter del D.L.4 gennaio 2022, non richiama l’inconferibilità bensì l’incompatibilità. Sono, questi, due istituti completamente diversi.
- L’Anac, con Delibera del 6 luglio 2022, conferma che le possibilità date dall’art. 13 del D.L. 4 gennaio 2022, valgono solo per i Consiglieri Comunale dei Comuni sopra i 15 mila abitanti, non per gli Assessori. Piaggi, prima di essere Consigliere Comunale, ha svolto il ruolo di Assessore fino ad aprile del 2022. Risalendo la nomina a Presidente IRE al 20 dicembre 2023 è confermata la violazione del termine di due anni (il cosiddetto periodo di raffreddamento) che, secondo legge, sarebbe dovuto trascorrere tra la fine del mandato e la nomina nell’ente pubblico regionale.
A ben vedere le osservazioni della società non fanno che confermare la nostra tesi. Pertanto chiederemo anche al responsabile anticorruzione di Regione Liguria di esprimersi in merito presentando anche allo stesso il nostro esposto.
Nel frattempo rinnoviamo l’invito a Piaggi a dimettersi, onde evitare la nullità degli atti firmati per le opere pubbliche della Liguria.
All’Assessore Gagliardi consigliamo di iscriversi nuovamente a un corso di legge".
Manuela Gagliardi risponde confermando la sua posizione: "Sono gli amici del Pd che dovrebbero tornare a scuola perché la loro impostazione non è supportata dalle norme, magari così riescono a leggere gli articoli per intero invece che i soli commi che gli vengono bene. Le citate normative ed in particolare l'articolo 13-ter del D.L. 4/2022, nella restrittiva interpretazione ANAC riguardano casi specifici in cui la inconferibilità, ossia la impossibilità di conferire incarichi, e incompatibilità, ossia la necessità di scelta tra più ruoli e incarichi assunti, contemporaneamente, coincidono. E' questo il caso di colui che ricopra ancora incarichi politici al momento della nomina. Da questo punto di vista quindi la fattispecie è perfettamente disciplinata dalla norma che consente (da ultima modifica fino al 31/12/2024) la possibilità di conferire incarichi nel nostro caso in enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale anche a coloro che siano a quel momento anche componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione. Venendo alla carica di Assessore deve precisarsi che la norma da applicare è sempre l'articolo 7 comma 1 ove il periodo di raffreddamento per un componente di una giunta di un comune o di una forma associativa di comuni con i medesimi requisiti per il consigliere è di 1 anno e non 2 come erroneamente indicato. Venendo al caso specifico a Luca Piaggi poteva, in quanto consigliere comunale, essere conferito l'incarico e in quanto ex assessore della giunta comunale dimissionario a giugno 2022, quindi 18 mesi prima della nomina, perfettamente in linea con la normativa che prevede un periodo di 12 mesi.
La situazione mi sembra ampiamente chiarita e spero che venga ammesso dalle opposizioni di aver preso una doppia cantonata".