Non c'è pace per la famiglia e per la casa. Da novembre 2020, la Corte di Cassazione (la sezione VI ovvero quella tributaria) ha deciso di dare una interpretazione veramente restrittiva dell'art 13 comma 2° del D.I. 201/ 2011 istitutiva dell'IMU.
La norma prevede che l'imposta non sia applicata (fuori dai casi di ville o castelli) "per le abitazioni principali" ovvero quelle "nel quale il possessore e il suo nucleo famigliare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente".
Quanto ai benefici doppi, nel caso in cui i coniugi possiedano residenze distinte, la norma appena citata pone poi un vincolo preciso: "nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni si applicano per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo famigliare si applicano per un solo immobile".
Dalla dizione della norma, dal 2011, chiunque aveva colto la possibilità, se vi erano situazioni lavorative, professionali, sanitarie perchè due coniugi abitassero in comuni diversi, sulla applicabilità del beneficio, purchè i due immobili fossero in comuni diversi.
Di questo avviso era la stessa agenzia delle entrate che con la circolare del 18 maggio 2021 n° 3/DF aveva sposato questa tesi, purchè sussistessero ragioni valide per la diversa residenza dei coniugi. La Cassazione dal 3 e 4 novembre 2020, sentenze poi confermate nel dicembre, gerinalo 2021 e l'ultima il giorno 8 giugno 2021 n° 15901, ha radicalmente travolto tale equilibrio creatosi.
Per la Cassazione Sezione VI (quella che abbiamo imparato essere la meno favorevole per i contribuenti) il beneficio IMU si può ottenere:
a) Una sola volta per nucleo famigliare
b) La sussistenza di una diversa residenza dei coniugi (anche quando uno dei due non è proprietario di altro immobile o non gode di altra esenzione IMU) determina la caducazione dell'esenzione l'obbligo del pagamento se non è giustificato da gravi ragioni di lavoro o di salute.
c) La Cassazione presuppone almeno "la Buona fede" dei contribuenti, e ha giustificato, anche alla luce delle stesse circolari dell'agenzia delle entrate, la legittimità dei giudici di merito a eliminare sanzioni ed interessi .
Alla luce di quanto sopra affermato dalla Cassazione, la Confedilizia della Spezia, per il tramite della sua rappresentanza Nazionale, in data 22 giugno 2021, ha sottoposto al Ministro dell'Economia interrogazione a risposta immediata per il tramite dell'Onorevole Ungaro. La risposta "pilatesca" del governo è di ieri e conclude l'iter della presa "per il naso" affermando che "il dipartimento delle finanze non può che prendere atto dell'orientamento della Cassazione, alla quale è affidato, in ultima istanza, il compito di fornire l'interpretazione della legge".