Non avendo adempiuto a tali obblighi, il titolare dei diritti reali del fabbricato è soggetto alle sanzioni previste dalla circolare 4 del 29 aprile 2011 dell'agenzia del Territorio, secondo cui, qualora gli obbligati omettano di presentare le denunce, per cessazione del regime di esenzione, entro il 30 novemre 2012, si applicano le seguenti sanzioni amministrative. Poiché la violazione è avvenuta dopo il 30 aprile del 2011, indipendentemente dalla data di accertamento della violazione medesima, la sanzione applicabile, a norma dell'articolo 2, comma 12, del Dlgs 14 marzo 2011, va dal minimo di 2.066 euro, ad un massimo di 8.264 euro. In tali fattispecie, comunque, sono applicabili le procedure del ravvedimento operoso (artico9lo 13, Dlgs 472/97), per cui la sanzione può essere ridotta ad un ottavo del minimo, se la dichiarazione viene presentata con un ritardo non superiore a 90 giorni.