“Con la Sentenza del 19 febbraio 2019 n. 1162 il Consiglio di Stato ha chiarito che, ai fini del pagamento della TARI, l’attività agrituristica non può essere assimilata a quella alberghiera, a causa della differenza obiettiva per cui l’attività agrituristica rientra nell’attività agricola, mentre quella alberghiera nell’attività commerciale - si legge nella lettera inviata ai Sindaci - Le strutture agrituristiche sono infatti soggette a limiti ricettivi e condizioni di esercizio, come il recupero esclusivo di locali già esistenti e non più impegnati per l’attività agricola, caratteristiche non riscontrabili nelle altre categorie di ricezione turistica. Oltre a questo, la natura particolare della struttura agrituristica, la porta ad avere una vocazione all’utilizzo quasi esclusivo del prodotto proprio, o comunque locale, e questo implica una forte riduzione nella produzione dei rifiuti con particolare riferimento a confezioni e imballaggi, dal ridotto conferimento del rifiuto umido o suo riutilizzo”.
Cia –Agricoltori Italiani, anche attraverso la sua associazione delle strutture agrituristiche , Turismo Verde, ha svolto in questi anni una forte azione di sensibilizzazione e promozione a favore della distintività dell’agriturismo quale espressione tipica della multifunzionalità dell’impresa agricola, circostanza avvalorata dalla citata Sentenza del Consiglio di Stato.
“Si tratta di una Sentenza che pone fine ad una lunga querelle che ha visto le imprese agrituristiche dover sopportare il pagamento di un tributo in misura non equa rispetto alla sua specifica condizione che diverge sostanzialmente da quella della ricettività tradizionale – spiega Federica Crotti, presidente di Cia Liguria di Levante - Infatti solo pochi Comuni hanno ritenuto di dover prevedere una specifica tariffa comunale nell’apposito regolamento comunale che classificasse adeguatamente le strutture agrituristiche".
"A seguito del pronunciamento dei Supremi Giudici Amministrativi, ci attendiamo una revisione sostanziale dei Regolamenti comunali in materia TARI, finalizzati ad uniformarsi alla sentenza e a prevedere, quindi, una specifica tariffa riservata all’attività agrituristica, da collocare nell’alveo della più generale perimetro delle attività agricole”, conclude.