La Legge di stabilità (228/2012) ha riaperto i termini per l'affrancamento delle plusvalenze relative ai terreni edificabili o agricoli purché posseduti alla data del 1 gennaio 2013 da persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di attività d'impresa, da società semplici ed enti non commerciali.
La facoltà di rivalutare il valore di acquisto è utili al fine dell'annullamento della plusvalenza tassabile in occasione di compravendite.
L'affrancamento può essere effettuato mediante il pagamento dell'imposta sostitutiva applicando il 4% del valore attribuito al terreno alla data del 1 gennaio 2013 utilizzando una perizia.
La normativa prevede che l'imposta possa essere versata in unica soluzione entro il 30 giugno 2013 o rateizzata in tre quote annuali di pari importo entro il 30 giugno 2013, 30 giugno 2014 e 30 giugno 2015 con importo aumentato del 3% annuo a titolo di interessi sulle due ultime rate.
La norma che riapre la possibilità di affrancamento si limita a riaprire i termini della precedente legge di rivalutazione che erano contemplati nel Dl. 282/2002, convertita in legge 27/2003, senza peraltro richiamare la norma sulla compensazione (ex art. 7 Dl. 70/2011) che si ritiene comunque applicabile anche con la nuova rivalutazione.