Erano circa le 15.00 di ieri pomeriggio quando un motociclista che percorreva Via Fiume verso mare, giunto all’altezza di Piazzale Boito, invadeva la semicarreggiata opposta circolando contromano e andando a collidere frontalmente con un’autovettura che procedeva regolarmente nella propria corsia di marcia.
Dopo pochi minuti perveniva alla Centrale Operativa della Polizia Locale la segnalazione dell’incidente avvenuto e sul posto interveniva una pattuglia del Reparto Infortunistica per i rilievi del caso.
Agli agenti appariva subito chiaro che il motociclista, responsabile del sinistro, versasse in condizioni di ubriachezza. I sintomi erano chiari: linguaggio impastato, malfermo sulle gambe, alitosi alcolica e frasi sconnesse. Gli veniva quindi ordinato di sottoporsi alle prove con l’etilometro per accertare il tasso di alcol nel sangue, ma l’uomo, un quarantasettenne residente in città, rifiutava nettamente e ripetutamente di sottoporsi alle prescritte prove strumentali.
L’intento del centauro era chiaro: sfuggire alla denuncia penale per aver guidato in stato di alterazione e salvare, così, patente e veicolo.
Purtroppo per lui, oltre a dover rispondere, ovviamente, della guida contromano, le conseguenze a suo carico sono state di segno completamente opposto, prevedendo ugualmente il Codice della Strada, per questi casi, non soltanto la denuncia penale e le sanzioni accessorie su patente e veicolo per aver guidato in stato di ubriachezza accertato direttamente dagli agenti sulla base dei sintomi del soggetto, ma una ulteriore denuncia penale ed altre gravi conseguenze sulla patente in quanto rifiutarsi di sottoporsi all’alcoltest costituisce già di per sé reato.
Considerando quindi la guida in stato di ebbrezza alcolica, il reato per il rifiuto a sottoporsi al test ed il tutto aggravato con il raddoppio delle sanzioni per aver provocato un incidente stradale, il quadro giuridico che si è delineato a carico del motociclista è stato pesantissimo.
La norma prevede, infatti, per la guida in stato di ebbrezza rilevata sulla base dei sintomi, l'ammenda da euro 800 ad euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi; all'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che è stata immediatamente ritirata dagli Agenti della Locale, da sei mesi ad un anno e la decurtazione di 10 punti. Il fatto di aver provocato incidente stradale ha comportato il raddoppio di tali pene ed il fermo amministrativo per tre mesi del veicolo. In aggiunta, il Codice della Strada, per il reato costituito dal fatto di aver rifiutato di sottoporsi alle prove con l’etilometro, prevede l’applicazione delle stesse pene che si applicano a coloro che guidano ubriachi nella fascia più grave delle risultanze delle prove con alcoltest e cioè: salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento il conducente è punito con l'ammenda da euro 1.500 ad euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni con una decurtazione di 10 punti nonché, con la sentenza di condanna, viene eseguita la confisca del veicolo che è stato immediatamente sottoposto a sequestro.