Nei giorni scorsi un cittadino spezzino di cinquant’anni, alla guida di quella che riteneva essere una bici elettrica, rimaneva coinvolto in un incidente stradale avvenuto alla rotonda adiacente il centro commerciale “Le Terrazze”. Per i rilievi interveniva sul posto una pattuglia della Sezione Infortunistica della Polizia Locale, i cui Agenti, già di primo acchito, notavano caratteristiche del veicolo a due ruote non proprie dei velocipedi a pedalata assistita muniti di motore ausiliario elettrico, come ad esempio le ben maggiori proporzioni dei pneumatici ed altri aspetti tecnici.
L’esame del telaio, sul quale era riportata etichetta della ditta costruttrice, confermava che il veicolo a due ruote aveva una potenza di 750 watt e sviluppava una velocità di 32 kmh; ciò a fronte di limiti massimi consentiti di 0,25 kw di potenza e capacità di velocità massima di 25 kmh, limiti oltre i quali la normativa di riferimento considera il mezzo come ciclomotore a tutti gli effetti. Per il conducente, che, peraltro, era sprovvisto di qualsiasi titolo abilitativo alla guida, scattavano quindi una serie di violazioni quali la guida senza patente di cat. “AM”, guida di ciclomotore senza il documento di circolazione, non targato e non assicurato, mancanza del casco protettivo, per un cumulo di sanzioni pecuniarie pari all’incirca, nel massimo edittale, a 5000 euro, ridotte a un quarto se il trasgressore effettua nei termini previsti di 60 giorni il pagamento in misura ridotta. Il mezzo a due ruote veniva sequestrato per la successiva confisca.
L’applicazione delle sanzioni è stata inevitabile ancorché fosse evidente la buona fede del conducente che ammetteva di aver acquistato su internet quella che credeva essere una bicicletta elettrica guidabile senza alcuna formalità. Effettivamente, in rete, sono molte le aziende che propongono prodotti del genere, oggi molto richiesti per sostenere e far parte della così detta mobilità sostenibile; spesse volte, tuttavia, i venditori omettono di indicare limiti di potenza e di velocità massimi che potrebbero non invogliare all’acquisto. Ed ecco, quindi, che possono essere effettuati, anche in buona fede, incauti acquisti qualora non si sia a conoscenza delle severe normative inerenti la classificazione e la circolazione di tali veicoli, poste a tutela della sicurezza degli utenti della strada.