L'art. 34 del Regolamento UE 165/2014 afferma che gli Stati membri non possono imporre ai conducenti l'obbligo di presentazione di moduli che attestino la loro attività mentre sono lontani dal veicolo. A seguito di ciò nonchè di ulteriori chiarimenti forniti dalla Commissione medesima, il Ministero dell'Interno ha diffuso in data 1° settembre 2016 la Circolare 5933/2016 che fornisce precisazioni sul Modulo di controllo delle assenze del conducente. La circolare conferma l'inapplicabilità delle sanzioni ferma restando la facoltà dell'impresa di trasporto di redigere il modulo in esame, da esibire in sede di controllo, in una prospettiva di collaborazione per chiarire le eventuali assenze nell'arco di ventotto giorni.
In sintesi, quindi, in caso di malattia, ferie annuali o guida di un veicolo senza obbligo di tachigrafo, il conducente potrà continuare a compilare il modulo assenze e conservarlo con i fogli tachigrafici, ma lo stesso non sarà più obbligatorio e la sua mancanza non sarà oggetto di sanzione. Si precisa che non viene rimosso invece l'obbligo per l'autista di registrare le attività in assenza di un tachigrafo. Pertanto, la registrazione manuale, da fare al rientro in cabina sulla carta conducente, permane come obbligatoria e la sua mancanza è sanzionabile. Finalmente una piccola semplificazione burocratica.