L'Ufficio Fiscale Confartigianato ricorda che, secondo l'art. 1 del DPR 441/1997, si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi (sede, magazzino, furgoni, ecc) in cui il contribuente svolge le proprie operazioni. La presunzione non opera se il contribuente è in grado di dimostrare che i beni sono stati impiegati nella produzione, consegnati a terzi a titolo non traslativo della proprietà, perduti oppure distrutti.
Pubblicato il: 17-09-2014
Il procedimento che deve essere osservato in caso di distruzione di beni al fine di vincere la presunzione di cessione può dare adito ad alcuni dubbi nella sua applicazione pratica. Il DPR 441/97 stabilisce che la distruzione dei beni (o la trasformazione in beni di altro tipo e di minore valore economico) è provata attraverso: comunicazione agli uffici dell'Amministrazione finanziaria e ai Comandi della Guardia di Finanza competenti; verbale redatto da pubblici funzionari, da ufficiali della Guardia di Finanza o da notai che hanno presenziato alle operazioni oppure dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nei casi in cui "l'ammontare del costo dei beni distrutti" non sia superiore a 10.000 euro; ai fini del superamento del limite dei 10.000 euro, è necessario fare riferimento al costo di acquisto (o al costo di produzione) dei beni e non al loro valore contabile; documento di trasporto, per i beni eventualmente risultanti dalla distruzione o trasformazione. Confartigianato ricorda che in alternativa i contribuenti possono consegnare i beni da distruggere a soggetti autorizzati ai sensi delle vigenti leggi sullo smaltimento dei rifiuti. In questo caso, la distruzione viene dimostrata mediante il formulario di identificazione di cui al DLgs. 152/2006 (formulario rifiuti). L'Amministrazione finanziaria con circolare 193/98, risoluzione 136/99 hanno affermato che per le distruzioni realizzate tramite i soggetti autorizzati non deve essere osservato alcun adempimento previsto dal DPR 441/97, essendo presente il formulario rifiuti. Per ulteriori informazioni le imprese associate possono rivolgersi all'Area Fiscale di Confartigianato, tel. 0187.286630-11.
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