Questo adempimento sarà sostituito da comunicazioni effettuate dall'Agenzia delle Entrate in via telematica al Ministero dell'Interno.
E' bene chiarire però che questa misura vale solo per la normativa concernente la comunicazione ai fini antiterrorismo, ma non si applica all'altra comunicazione verso l'autorità di Pubblica Sicurezza prevista in materia di disciplina dell'immigrazione, articolo 7 D.lgs 286/1998, la cui obbligatorietà permane, ma per la quale in futuro si potrà provvedere anche in via informatica, sulla base di un modello che dovrebbe essere approvato entro 90 giorni dal ministero dell'Interno.
Ricordo che tale normativa deve essere rispettata da chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio italiano.
Costoro sono tenuti a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza. La violazione di questa norma è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma che può andare da 160 a 1.100 euro.