L'Area Lavoro di Confartigianato comunica alle imprese le novità in materia di lavoro contenute nel Decreto Legge 104 (cosiddetto Decreto agosto).
Trattamenti di cassa integrazione
Previsti nuovi trattamenti di cassa integrazione per un totale di 18 settimane con decorrenza dal 13/7/2020 e da utilizzarsi entro il 31/12/2020. Le prime nove settimane non richiedono all’azienda (datore di lavoro) alcun specifico requisito o adempimento.
Terminate nove settimane, possono essere richieste ulteriori nove settimane, da collocarsi sempre entro il 31/12/2020. Per queste ulteriori nove settimane il datore di lavoro deve rispondere a specifici adempimenti (versamento di un contributo addizionale in base alla riduzione del fatturato).
Esonero contributi INPS
Sarà possibile accedere ad un esonero dal versamento contributi INPS (massimo per 4 mesi e per il doppio delle ore di CIG richieste nei mesi di maggio e giugno 2020) per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione e che abbiano già fruito nei mesi di maggio e giugno 2020, di trattamenti di integrazione salariale, fruibili entro il 31/12/2020.
Per le aziende che assumono dipendenti a tempo indeterminato dal 15/08/2020 e fino al 31/12/2020 è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un periodo massimo di sei mesi dall’assunzione e nel limite massimo di € 8.060,00 su base annua, l’esonero non vale: per assunzione di apprendisti, contratti di lavoro domestico e sono altresì esclusi le assunzioni con lavoratori che abbiano avuto già un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa.
L’esonero vale anche nei casi di trasformazione di contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato sempre attuato in data successiva al 15/08/2020.
Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali fino al 31/12/2020 ai datori di lavoro che assumono dal 15/08/2020 lavoratori subordinati a tempo determinato o con contratto stagionale nel settore del turismo e comunque sino ad un massimo di tre mesi, è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico. In caso di conversione di tale contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, si applica l’esonero contributivo di cui al punto precedente.
Licenziamenti
In materia di licenziamenti sembra di poter affermare che le aziende che hanno integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale emanati a decorrere dal 17/3/2020 ad oggi comprendendo anche la 9+9 settimane di cui al DL 104/2020, possono attuare interruzione del rapporto di lavoro subordinato per giustificato motivo oggettivo. Il licenziamento è precluso per tutte le aziende che non hanno integralmente fruito di tali trattamenti e agevolazioni. Le imprese possono comunque attuare un licenziamento per giustificato motivo oggettivo in caso di cessazione dell’attività o accordo di conciliazione aziendale in sede protetta.