Il sindaco Cristina Ponzanelli ha firmato stamattina una nuova ordinanza (n.46 del 11.03.2020) che integra ed estende quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio del 9 marzo al territorio sarzanese.
Le stesse limitazioni orarie (dalle 06:00 alle 18:00) imposte alle attività di ristorazione, bar e gelaterie sono estese agli esercizi di somministrazione e consumo “take-away” quali rosticcerie, friggitorie, pasticcerie e pizzerie al taglio. Si intende quindi evitare gli assembramenti all'esterno di questi locali, equiparandoli a tutte le altre attività di ristorazione. Regolarmente fruibili i servizi di consegna a domicilio, con la prescrizione per chi organizza l'attività di evitare che il momento della consegna preveda contatti personali.
Nell'atto la prima cittadina dispone che i “limiti per le attività di ristorazione e bar previsti dalle ore 6:00 alle ore 18:00 con obbligo a carico del gestore di garantire la distanza di sicurezza interpersonale vengano estesi anche a tutte quelle attività che prevedono la somministrazione e il consumo sul posto e quelle che prevedono l’asporto (compresi preparazione di pasti da portar via “take-away” quali a titolo d’esempio rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio che non dispongono di posti a sedere). Per tutte queste attività è comunque sempre consentito, nel rispetto delle norme vigenti in materia, il servizio di consegna presso il domicilio o la residenza del cliente, con la prescrizione per chi organizza l'attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente ovvero una piattaforma dedicata- di evitare che il momento della consegna preveda contatti personali.”
Stop a tutti i mercati ordinari e straordinari, i mercati a merceologia esclusiva e i mercatini, a eccezione dei mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e per i banchi alimentari.
Come detto quindi stop a tutti “i mercati ordinari e straordinari, i mercati a merceologia esclusiva e i mercatini, a eccezione dei mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari che sono in ogni caso tenuti a rispettare le disposizioni di cui al DPCM 09.03.2020 sul rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro dei fruitori, oltre a mettere a loro disposizioni guanti in lattice e soluzioni igienizzanti per le mani”.
Infine chiusura, chiarendo ed estendendo il DPCM 09.03.2020, per tutte le attività che non possono prevede il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. Nel ribadire che tutte le altre attività ai sensi del DPCM citato sono consentite “a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro precisando anche che in presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture devono essere chiuse”, l'ordinanza precisa che “in conformità a quanto raccomandato dall'OMS” riguardo al “rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, quale condizione minima e inderogabile per prevenire e contenere la diffusione del contagio [...] per analogia risulta necessario sospendere tutte le attività che, per la natura e le modalità delle prestazioni, risultano incompatibili con il rispetto della distanza minima di sicurezza a tutela della salute dell'utenza, della cittadinanza degli stessi esercenti”.
La Polizia Locale e le Forze dell'ordine saranno incaricati di vigilare sul rispetto di queste disposizioni, ispirate dalla doverosa “assunzione di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività”.