Prosegue il nuovo percorso iniziato dall’Amministrazione Peracchini per redigere e varare un nuovo PUC. L’Assessore Sorrentino ha colto l’occasione per ringraziare gli uffici tecnici del Comune per avere elaborato queste variazioni in tempi rapidissimi. Il percorso per il nuovo PUC non si esaurirà con questi primi provvedimenti che rappresentano solo un punto di partenza. Gli atti deliberati dalla Giunta, successivamente, dovranno essere esaminati dalla Commissione competente per poi essere presentati al Consiglio Comunale.
Di seguito le schede di dettaglio.
Note relative alle varianti al PUC vigente per le aree pedecollinari
Pur in riferimento a contesti diversificati, le varianti approvate dalla Giunta Comunale, hanno una finalità comune: limitare le previsioni di espansione urbana in corrispondenza delle aree pedecollinari ai margini della città.
Nello specifico, la decisione viene assunta su due aree particolarmente critiche per ragioni di carattere territoriale, ambientale, idrogeologico e paesaggistico a Valdellora e a Costa di Murlo.
Lo scopo è quello di tutelare – evitandone la cementificazione – la fascia territoriale che delimita la parte densamente urbanizzata della città e quella della collina. Ciò al fine di garantire uno sviluppo equilibrato e sostenibile della città.
VALDELLORA
Per quanto riguarda Valdellora la variante ha lo scopo di eliminare una previsione edificatoria quantitativamente considerevole, che rischia di compromettere l’equilibrio territoriale, ambientale e paesaggistico di un’area particolarmente delicata.
Un’area caratterizzata dai residui della ruralità locale, ove è presente un antico mulino ed un corso d’acqua permanente oltre ad una fitta vegetazione boschiva e ad aree agricole abbandonate.
L’intervento prevedeva l’insediamento di un edificio monoblocco di circa 3.500 mq., in un quartiere in cui è evidente la sottodotazione di servizi e la mancanza di infrastrutture. Tutto ciò compromettendo gli equilibri idrogeologici dell’area collinare interessata.
E’ necessario sottolineare che non sono stati sottoscritti da parte del Comune atti vincolanti con la proprietà privata.
COSTA DI MURLO
Una situazione analoga è quella di Costa di Murlo, in cui emerge sia l’aspetto relativo alla sicurezza idrogeologica del territorio (è presente una situazione di criticità geologica estesa a gran parte dell’area), sia quello paesaggistico-territoriale.
Anche in questo caso è presente un’importante corso d’acqua, il Fosso di Murlo.
Si è trattato dunque di preservare un corridoio ecologico di connessione della città con gli spazi aperti della collina e, naturalmente, di proteggere da ulteriori cementificazioni il territorio collinare.
In questo caso le quantità edificatorie sono inferiori rispetto al caso precedente (circa 1600 mq), ma resta comunque significativo l’impatto sul paesaggio.
Analogamente al caso precedente, valgono le considerazioni sulla sottodotazione di servizi e infrastrutture di vicinato.
E’ necessario sottolineare che non sono stati sottoscritti da parte del Comune atti vincolanti con la proprietà privata.
SOTTOTETTI
Con la presente delibera si amplia, a norma dell’art.1 comma 2 della L.R. 24/2001, la possibilità di recupero dei sottotetti per i fabbricati costruiti dal 06/9/2001 al 29/11/2014 che siano dotati delle necessarie urbanizzazioni primarie (viabilità, fognature) e secondarie (verde, parcheggi).
Quanto sopra nell’ottica di rigenerazione urbana, per consentire interventi sul patrimonio edilizio esistente, finalizzati ad ottimizzarlo e risolvere esigenze dei cittadini, senza consumo di suolo e consentendo l’efficientamento energetico conseguente.
Le modifiche introdotte dalla L.R. n. 29/2016 consentono di estendere il recupero ai fini abitativi dei sottotetti, in particolare per i fabbricati realizzati dalla data del 06/09/2001 alla data del 29/11/2014 nel caso in cui:
a) sia costituito da locali la cui altezza interna nel punto più elevato sia pari ad almeno 1,40 metri e che siano privi dei requisiti per l’agibilità;
b) L'altezza media interna netta, da osservare per il recupero a fini abitativi dei sottotetti, intesa come distanza tra il solaio di calpestio ed il piano virtuale orizzontale mediano tra il punto più alto e quello più basso delle falde della copertura, è fissata in 2,30 metri per gli spazi ad uso abitazione, mentre per gli spazi accessori o di servizio l’altezza è riducibile a 2,10 metri. Ferma restando la predetta altezza media, l'altezza della parete minima non può essere inferiore a 1,50 metri per gli spazi ad uso abitazione e a 1,30 metri per gli spazi accessori e di servizio;
c) Gli interventi per il recupero a fini abitativi dei sottotetti possono prevedere modificazioni delle altezze di colmo e di gronda, ma nel rispetto del limite di altezza massima degli edifici, previsto dal vigente strumento urbanistico comunale e, in assenza di tale parametro, nel rispetto dell’altezza massima degli edifici ad uso abitativo esistenti al contorno;
d) gli interventi devono assicurare il rispetto delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali degli edifici e delle relative coperture;
e) l’ampliamento non può superare il 20 per cento del volume geometrico dell’edificio esistente;
f) l’altezza massima consentita per l’innalzamento della linea di gronda e di colmo della copertura non può superare un metro.
Sono stati altresì esclusi dalla possibilità di recupero dei sottotetti gli edifici ricadenti nei casi indicati nell’allegato A alla L.R. 32/2012 di seguito richiamati:
1) aree inondabili (n.d.r. aree inondabili indicate nei Piani di Bacino con T=30/50/200) e/o a suscettività al dissesto medio-alta (n.d.r. indicate nei Piani di Bacino);
2) aree umide o carsiche o elementi di connessione ecologica di cui alla Rete Ecologica Ligure;
3) interventi di recupero dei sottotetti e dei locali di cui all’art. 5 che determinano incremento del carico insediativo in zone in condizioni di carenza di dotazione idropotabile e/o di potenzialità depurativa, attestata dal competente gestore del servizio;
4) interventi di recupero dei sottotetti e dei locali di cui all’art. 5 che per la loro realizzazione richiedono una preventiva variante al PTCP, sub Assetto insediativo delle indicazioni del livello locale, relativi ai regimi normativi di Conservazione ed ai regimi normativi ANI-MA, IS-MA saturo, IS-MA-CPA e IS-MA.
Le nuove coperture dovranno mantenere le caratteristiche tipologiche delle coperture preesistenti. E’ consentita la realizzazione di abbaini o “Velux” al fine del rispetto del rapporto aeroilluminante non inferiore a un sedicesimo (1/16).
PIANO CASA
La legge regionale n.49 del 3 novembre 2009 ha introdotto la disciplina sulle “misure urgenti per il rilancio dell’attività edilizia e la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio, operante in deroga alla normativa dei piani urbanistici comunali, con la possibilità di escludere alcune zone del territorio comunale.
Il Comune della Spezia, in tal senso con delibera n.40/2009 e con delibera 40/2016 aveva introdotto alcune esclusioni all’applicazione delle legge.
Questa amministrazione, sia per aderire alle numerose richieste pervenute da parte di privati, professionisti ed associazioni, nelle osservazioni alla precedente variante al PUC, sia per la necessità di incentivare la riqualificazione-rigenerazione urbanistica-edilizia esistente, ha ritenuto opportuno superare gli indirizzi contenuti nelle precedenti deliberazioni.
In tal modo revocando le deliberazioni citate si intende superare le restrizioni introdotte con tali provvedimenti ed estendere la portata applicativa del “piano casa” con le sole esclusioni previste dall’art.5 della L.R. n.49/2009 e s.m.i.
Ovviamente, nel rispetto del territorio, l’esclusione dell’applicabilità della legge e’ garantita, laddove esistano vincoli idrogeologici e/o pericolosità idraulica. Inoltre è garantito il rispetto di tutte quelle norme riferite alle distanze sia dai confini che dai fabbricati.
Devono essere inoltre garantite le norme di risparmio energetico, di sicurezza, di rigenerazione generale dell’area di riferimento, che conducono alla riqualificazione non solo urbanistica ma anche paesistica e ambientale dell’edificio e del suo contorno.
Le limitazioni imposte dalla legge impediscono o contengono moltissimo la possibilità di un’ applicazione della norma in modo speculativo.
Inoltre, poiché gran parte del territorio spezzino è sottoposto a vincolo paesaggistico, gli interventi sono in gran parte subordinati, tra l’altro, all’autorizzazione paesaggistica-ambientale.
Pertanto, con l’applicazione di questa legge, si possono realizzare forme rigenerative senza l’esigenza di aumentare l’occupazione di aree libere, accrescendo invece lo standard di vita e incentivando un possibile sviluppo economico, salvando nel contempo dal consumo del suolo le sue aree permeabili.