Con la presente vogliamo segnalare una problematica legata alla gestione attuale del cantiere di Piazza Verdi dopo i decreti sulla dichiarazione dell'interesse culturale della piazza e sull'annullamento in sede di autotutela della autorizzazione del novembre 2012 da parte degli enti in indirizzo. Considerato che il Decreto del Direttore Regionale per i Beni Culturali dichiara l'interesse culturale dell'intero immobile Piazza Verdi e fa riferimento al filare dei pini come uno degli elementi componenti la piazza storica. Considerato inoltre che pur non essendo stati specificamente dichiarati di interesse storico gli attuali lampioni presenti ai lati della piazza sono, in termini di presenza storica stati così dichiarati dalla relazione storica allegata al Decreto di dichiarazione dell'interesse culturale: " tra il 1934 e il 1938 proseguirono in Piazza Verdi i cantieri necessari alla ultimazione dell'opera...sempre nel 1937 su progetto dell'Ispettore ai Giardini della città si approvò il progetto per l'alberatura della piazza...in perfetto allineamento con le colonne della illuminazione pubblica elettrica. Considerato che il Decreto della Soprintendenza di annullamento della autorizzazione del novembre 2012, afferma che detta autorizzazione è da considerare annullata "limitatamente alla parte in cui si ritengono ammissibili le opere che prevedono come azione preliminare alla esecuzione di quanto progettato la rimozione definitiva del filare dei pini centrale" . Considerato che sempre il sopra citato Decreto della Soprintendenza conclude il dispositivo affermando che: "il Comune di Spezia dovrà pertanto proporre una soluzione progettuale alternativa che contemperi la salvaguardia del filare centrale dei pini con la proposta precedentemente assentita". Considerato che dai suddetti atti, ad avviso degli scriventi, prima della presentazione della soluzione progettuale alternativa richiesta dalla Soprintendenza, non risulterebbe possibile continuare ad intervenire sui lati della piazza se non per ragioni strettamente legate ad esigenze di interventi di servizio pubblico (condotte di acqua e scarichi civili) e che la rimozione dei lampioni non rientra certamente in tali attività. Considerato che se la interpretazione degli scriventi fosse corretta l'attuale gestione del cantiere proseguendo alla demolizione/rimozione di parti esterne della piazza (appunto ad esempio i suddetti lampioni) potrebbe realizzare le fattispecie di reato di cui all'articolo 733 del Codice di Penale (Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico , artistico nazionale), e all'articolo 169 del Codice dei Beni Culturali (opere illecite su beni di interesse culturale). Considerato inoltre che in relazione agli scavi che proseguono nell'area di piazza verdi e zone strettamente adiacenti (per ipotetiche ragioni di servizio pubblico) non risulta agli scriventi che siano mai state effettuate agli enti in indirizzo le comunicazioni di legge,realizzando, se così fosse, il reato di cui alla lettera c) comma 1 articolo 169 del Codice; Chiedono agli enti in indirizzo di chiarire la portata della efficacia dell'atto di annullamento in sede di autotutela del 15/11/2013, nonché di esercitare i loro compiti di vigilanza e controllo come previsti dalla vigente normativa al fine di tutelare preventivamente l'immobile Piazza Verdi comprensivo di tutti i suoi elementi pertinenze e componenti arboree comprese.