A questa nostra richiesta non ha risposto il responsabile del procedimento, come sarebbe normale ed ovvio, ma la Dott.ssa Cecilia Brescianini, Vice Direttrice Generale del settore Ambiente della Regione Liguria.
In questa risposta la Dott.ssa Brescianini nega la partecipazione di questi soggetti alla conferenza dei servizi citata affermando che “spiace comunicare che la speciale legittimazione alle associazioni di protezione ambientale riguarda le associazioni ambientalistiche nazionali formalmente riconosciute e non le proprie strutture territoriali. Ne consegue che codesta Associazione (Legambiente ....) potrà partecipare alla Conferenza dei Sercizi in parola solo se formalmente investita dall’associazione nazionale” per poi proseguire “anche i Comitati (...) non risultato leggitimati a partecipare alla Conferenza dei Servizi.
Le associazioni e i comitati firmatari di questo comunicato vogliono stigmatizzare fortemente icontenuti ed i toni della risposta della Vice Direttrice, che evidentemente rispondono più a un criterio di negare la partecipazione pubblica che di favorirla.
Infatti nella risposta che nega questa partecipazione la Dott.ssa non cita nessun articolo o comma di legge, ma dà una sua interpretazione personale e, a questo punto sbagliata e fuorviante della legge stessa.
Si potrebbero citare, a nostro vantaggio, gli articoli 7,9 e 10 della Legge 241/90 in merito alla partecipazione del pubblico a queste conferenze, ma ancora citare quanto presente nel sito del governo italiano dove non solo non si operano distinzioni tra la funzione nazionale e quella locale delle associazioni, ma si parla espressamente anche di comitati.
La Sig.ra Dott.ssa dovrebbe poi sapere che le Associazioni nazionali riconosciute non sono un’entità a se stante, ma, come tutte le articolazioni democratiche, contengono livelli nazionali e livelli locali al loro interno. Se non possono partecipare le articolazioni locali allora non possono nemmeno partecipare nemmeno le articolazioni nazionali!
È evidente agli scriventi che la possibilità da parte di associazioni e comitati di chiedere di partecipare al procedimento di autorizzazione (e quindi anche alle conferenze dei servizi, vedi articolo 9 legge 241/90) non genera di per se un’accoglimento dello richiesta stessa.
Però l’eventuale diniego deve avvenire per risposta del responsabile del procedimento e, se si vieta la partecipazione, si deve motivare specificamente perché citando gli estremi di legge o altro e non considerazioni generiche o addirittura personali, come fa la Brescianini.
E in ogni caso un eventuale e diniego non può contrastare il principio sancito dalla 241 stessa relativo al diritto di partecipazione del pubblico.
Per questi motivi condanniamo duramente il modo e i contenuti della risposta pervenutaci dalla Vice Direttrice del settore Ambiente della Regione Liguria, la invitiamo ad essere più incline alle richieste di partecipazione diretta delle associazioni e comitati alle decisioni pubbliche, partecipazione che non deve spaventare ma che invece può che portare ad un arricchimento e miglioramento collettivo.
Italia Nostra La Spezia
Legambiente La Spezia
Comitato No Biodigestore Saliceti
Comitato Sarzana Che Botta
Comitato Acqua Bene Comune