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Il terreno incolto non paga Imu, va invece versata irpef sulla base del reddito dominicale In evidenza

I terreni incolti di collina e di montagna, essendo esenti dall'imposta municipale, scontano l'Irpef: la precisazione è contenuta nella circolare dell'agenzia delle Entrate n. 5/E/2013. Il quadro normativo è quello dell'articolo 8 del Dlgs 23/2011, in base al quale gli immobili soggetti all'imposta municipale, se non locati, non devono assolvere l'Irpef sulla rendita fondiaria.

Si ricorda che tale agevolazione si applica ai titolari di redditi fondiari e quindi soltanto alle persone fisiche e alle società semplici; questa agevolazione si concretizza per la prima volta nella prossima dichiarazione dei redditi Unico 2013. Qualora invece questi immobili usufruiscano di qualche esenzione dall'imposta municipale ricadono nell'assoggettamento a Irpef. È proprio il caso dei terreni agricoli situati in zone di collina e di montagna (circolare n. 9 del 14 giugno 1993) i quali, ai sensi dell'articolo 7 del Dlgs 504/92, sono esclusi dall'imposta municipale. Quindi per questi terreni i proprietari devono assolvere l'Irpef sul reddito dominicale rivalutato dell'80 per cento. La stessa regola vale per i terreni incolti, per i quali la circolare n. 3/DF/2012 ha previsto in generale l'assoggettamento all'imposta municipale. Tuttavia, se tali terreni sono collocati in collina o in montagna scatta l'esclusione dall'Imu in quanto non costituiscono una categoria autonoma di immobili ma appartengono alla categoria dei terreni agricoli (non essendo né aree fabbricabili né fabbricati). Sul tema è illuminante la circolare 5/E/2013 che, citando la risposta fornita dal governo a un'interrogazione parlamentare, ha ribadito l'esclusione da Imu per i terreni incolti collocati in collina o in montagna. In particolare in questa circostanza il ministero delle Finanze ha precisato che, ancorché letteralmente l'articolo 7 del Dlgs 504/92 preveda l'esenzione per i soli terreni agricoli, l'interpretazione corretta è quella basata su una lettura sistematica della norma. Ciò porta a far rientrare nell'ambito dell'esenzione dall'imposta municipale, disposta per i terreni ricadenti in aree montane o in zone collinari, anche i terreni non coltivati. A parere del Ministero questo orientamento risulta altresì confermato dalle istruzioni alla compilazione alla dichiarazione Imu (paragrafo 3.2) ove viene decretata l'esenzione per tutti i terreni ricadenti in terreni montani o collinari senza più far riferimento ai soli terreni agricoli. Ne deriva che l'intento del legislatore non può che essere quello di escludere dall'assoggettamento all'imposta anche i terreni incolti. Quindi i terreni non coltivati situati in collina e in montagna per effetto della esclusione da Imu devono assolvere l'Irpef. Si ricorda tuttavia che ai sensi dell'articolo 31 del Tuir, in presenza di mancata coltivazione agraria per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, il reddito dominicale si assume nella misura del 30% mentre il reddito agrario non concorre a formare il reddito complessivo. Doppia esenzione invece per i fabbricati rurali a uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del Dlgs 557/93 situati in comuni classificati montani o parzialmente montani, di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istat. In questo caso le costruzioni rurali che sono esenti da Imu non assolvono nemmeno l'rpef, alla luce dell'esclusione a regime da imposizione diretta contenuta nell'articolo 42 del Tuir.

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