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La riforma del condominio entra in vigore il 18/03/2013

Il 18/03/2013 entra in vigore la legge 220/2012 (Riforma del condominio). I temi più discussi:

l'amministratore dovrà avere un diploma delle superiori, la polizza RC professionale e aver seguito un corso di formazione iniziale e quelli periodici. Ma, se ha già svolto questa funzione per almeno un anno nell'ultimo triennio, potrà fare a meno del diploma e corso di formazione iniziale. Se poi è uno dei condomini, evita anche la RC professionale e la formazione periodica. Tra i nuovi obblighi dell'amministratore c'è quello di chiedere il decreto ingiuntivo per i morosi, entro sei mesi dal consuntivo in cui sia indicata la spesa, e di redigere una contabilità trasparente, con registro di contabilità, riepilogo finanziario e nota esplicativa della gestione. I condomini potranno verificare i giustificativi di spesa in ogni momento.
Le destinazioni d'uso:
la possibilità di "modificare" la destinazione d'uso delle parti comuni è una delle novità principali e apre la strada alla costruzione di box nel giardino o all'installazione di impianti di cogenerazione nei locali comuni. Ci vorrà l'80% dei condomini e dei millesimi.
I nuovi impianti:
per decidere l'installazione di impianti (sull'intero edificio) di fonti rinnovabili, ricezione televisiva, videosorveglianza o per qualunque flusso informativo, occorre il consenso della maggioranza degli intervenuti all'assemblea con almeno 500 millesimi. Gli impianti individuali sono sempre leciti, salvo il "decoro architettonico".
Il distacco:
sancito per legge il diritto al "distacco" dal riscaldamento centralizzato, ma solo se non emergono notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini.
Animali:
non sarà più possibile vietare la detenzione di animali domestici con i regolamenti condominiali votati in assemblea.
Scale ed ascensori:
per scale ed ascensori la suddivisione della spesa sarà calcolata solo per metà in base al valore millesimale e per l'altra metà esclusivamente in base al piano in cui si abita.
In assemblea:
per l'assemblea in seconda convocazione ora ci vogliono almeno un terzo dei condomini e dei millesimi, mentre prima questo minimo era richiesto solo per le delibere. Le impugnazioni delle deliberazioni possono essere fatte solo dai condomini assenti, dissenzienti o astenuti.

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