Il primo regolamento riguarda l'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari. La nuova normativa interviene sui controlli e sulle ispezioni degli impianti di climatizzazione estiva, che integra quella già esistente per gli impianti di climatizzazione invernale. Le ispezioni per gli impianti termici saranno effettuate in maniera indipendente da esperti qualificati o riconosciuti nel contesto di semplificazioni amministrative per i cittadini e per la pubblica amministrazione anche per controlli e ispezioni dei sistemi di condizionamento dell'aria. Il secondo regolamento approvato dal Cdm fissa i requisiti professionali ed i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione professionale e l'indipendenza dei tecnici esperti e degli organismi abilitati a rilasciare la certificazione energetica degli edifici. Dall'entrata in vigore del Dpr, la cadenza dei controlli sull'efficienza energetica sarà ogni due anni per gli impianti a combustibile liquido o solido e di quattro anni per quelli a gas, metano o gpl. Solo se la potenza termica è maggiore o uguale a 100 kW i tempi si dimezzano. Di fatto è una rivoluzione, perché quelli con potenza inferiore sono la quasi totalità. I limiti attuali, fissati dai decreti legislativi 192/2005 e 311/2006, sono più severi: per le caldaie sotto i 35 kW di potenza, i controlli sono annuali se il combustibile è liquido o solido, ogni due anni se l'impianto è a gas, è all'interno o supera gli otto anni di età, ogni quattro se la caldaia è di tipo B o C ed è a gas. Tutti gli altri impianti si verificano una volta l'anno. Novità anche in condominio o negli edifici con unico proprietario ma più unità immobiliari: il proprietario unico o l'amministratore dovranno esporre una tabella con indicati il periodo di accensione e orario di attivazione giornaliera, le generalità e il recapito del responsabile dell'impianto, il codice dell'impianto assegnato dal Catasto territoriale degli impianti termici. Cambiano invece la figura e le mansioni del responsabile dell'impianto (infatti viene abrogato l'articolo 11 del Dpr 412/93): la delega al "terzo responsabile" diventerà sempre possibile, tranne nel caso di impianti autonomi in singole unità immobiliari che non siano installati in locali tecnici dedicati (come spesso accade nelle villette). I responsabili rispondono del mancato rispetto delle norme relative all'impianto, anche sotto il profilo della sicurezza e della tutela ambientale. Viene anche fissato il limite di gradi (media ponderata dei singoli ambienti) sotto i quali non è consentito, nei mesi estivi, abbassare ulteriormente la temperatura: 26 gradi (con -2° di tolleranza).