L’Area Fiscale Confartigianato ricorda che è stata ufficializzata dal decreto collegato alla Legge di Bilancio, la proroga della scadenza per i versamenti derivati dalle dichiarazione dei redditi tramite modello Redditi, Irap, dichiarazione IVA etc. Il decreto ha infatti previsto dall'anno scorso, la scadenza versamenti Unico sia il 2 luglio 2018 anziché il 16 giugno, per i versamenti delle imposte a saldo del periodo d’imposta 2017 e in acconto 2018, per: l’IRPEF, imposta dei redditi sulle persone fisiche; IRES, imposta sul reddito delle società; IRAP; IVA. Ricordiamo inoltre che tale nuova scadenza, produce effetti anche sulla data di scadenza per pagare le imposte derivate dalla dichiarazione dei redditi 2018 Unico con un mese di ritardo. Per tali contribuenti, la scadenza quest'anno è il 20 agosto 2018 con maggiorazione del 0,40%. Per i contribuenti tenuti all’adempimento, che scelgono di posticipare la scadenza, è prevista l'applicazione della maggiorazione dello 0,40%. Il contribuente può pertanto versare il saldo di fine anno precedente (2017) e l’acconto sul nuovo anno (2018) entro la scadenza del 20 agosto.
Come si paga la maggiorazione 0,40%? Tramite lo stesso F24 utilizzato per versare il saldo e l'acconto. Il contribuente non deve indicare un codice tributo specifico ma deve calcolarla sull'importo dovuto, al netto degli eventuali crediti scomputabili. Ciò significa che si deve prima compensare e poi calcolare la maggiorazione sul residuo.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Area Fiscale Confartigianato, responsabile Katia Orsetti, tel. 0187.286630-11.