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Immobili: il prezzo pagato e il prezzo valore In evidenza

In caso di trasferimento di unità abitative a persone fisiche, il valore immobile dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale, sarà costituito dal prezzo valore dei beni,

risultante dal prodotto fra la rendita aggiornata del 5% ed il coefficiente di capitalizzazione 120, o, se prima casa, 110 (coefficienti stabiliti dall'articolo 2 comma 63, della Legge 24 dicembre 2004, n. 350), ai sensi dell'articolo 1, comma 497 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, come notificato dall'articolo 1, comma 309 della Legge 296/2006, finanziaria 2007, a condizione che nell'atto notarile, le parti dichiarino anche il prezzo effettivamente pagato per la transazione e l'eventuale somma versata all'Agenzia immobiliare, a titolo di mediazione.

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Studio Legale Dallara

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