La legge entrata in vigore dal 1° gennaio del 2018 è l’articolo 9-bis della legge di conversione n. 123 del 3 agosto 2017 (il Decreto Legge Mezzogiorno) stabilisce che «le borse di plastica non possono essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d’acquisto delle merci o dei prodotti trasportati per il loro tramite». Per gli esercizi commerciali che non applicheranno la nuova norma sono previste ingenti multe.
La Confartigianato per rispondere alle legittime domande delle imprese ha sollevato al Ministero dell'Ambiente diversi quesiti relativi ai sacchetti di bio-plastica e più in generale su prodotti definibili come buste, sporte, shopper, imballaggi, ecc. La normativa infatti è vasta e articolata, le polemiche relative alle norme nuove (o presunte tali) non hanno chiarito i dubbi di tanti operatori. Per questo motivo l'Area Sindacale di Confartigianato desidera riportare le risposte fornite ai nostri primi quesiti, fermo restando la disponibilità ad affrontare altre specifiche situazioni.
I sacchetti “vecchi” già acquistati prima del 31.12.17, possono essere utilizzati fino all’esaurimento delle scorte o devono essere smaltiti?
I sacchetti vecchi, se sono fuori norma e non soddisfano le specifiche tecniche prescritte, non possono essere utilizzati fino ad esaurimento scorte ma devono essere smaltiti. Il periodo transitorio che intercorre tra emanazione della legge ed entrata in vigore è già trascorso con l'1/1/2018.
Vi è un prezzo obbligatorio per la vendita dei nuovi sacchetti o il venditore può liberamente stabilirlo?
Non c'è un prezzo obbligatorio di vendita; esso viene stabilito liberamente dal venditore, tanto che si incontrano legittimamente sul mercato prezzi differenti per lo stesso tipo di oggetto.
I sacchetti di plastica forata a protezione del pane (quelli che di solito si trovano al supermercato, il cosiddetto “pane confezionato”) sono esclusi dagli obblighi relativi ai sacchetti ultraleggeri?
Sì; questi sacchetti esulano dal campo di applicazione della recente norma sugli ultraleggeri. Si tratta infatti di un tipo di imballaggio diverso dalla busta usata per i prodotti sfusi. Il pane confezionato in busta, come ad esempio il pacco di altri prodotti da forno come i biscotti già confezionati, non è soggetto al pricing obbligatorio.
In base alla normativa vi è l’obbligo di inserire nello scontrino fiscale a fronte di una vendita di un prodotto (quale ad esempio uno shampoo) qualora sia fornito anche lo shopper in plastica?
Questo caso è diverso da quello che si riferisce ai sacchetti di plastica ultraleggeri che si usano per confezionare i prodotti alimentari sfusi. Vi è comunque l'obbligo di dare un prezzo alle borse di plastica fornito dall'esercente utilizzate per trasportare qualsiasi prodotto; tale prezzo deve risultare dallo scontrino.
Tutte le imprese (non solo le imprese che vendono alimentari) devono adeguarsi alle nuove regole e hanno quindi l'obbligo di cedere il sacchetto a titolo oneroso (lavanderie, tabaccherie, farmacie, ecc.)?
Le norme che riguardano le buste ultraleggere (biodegradabilità, compostabilità, spessore inferiore ai 15 micron, percentuale crescente di prodotto riciclato e ora anche la prezzatura, ovvero l'apposizione della indicazione di prezzo sullo scontrino di vendita) devono essere osservate solo dalle imprese che vendono prodotti sfusi alimentari. Le imprese che distribuiscono altri tipi di prodotti non utilizzeranno le buste ultraleggere ma altri tipi di shopper con caratteristiche e obblighi diversi. La circolare ministeriale effettua una ricognizione sunto delle norme da applicare a tutti i tipi di borse di plastica.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'Area Sindacale Confartigianato, tel. 0187.28652-32.