"Nel momento in cui la maggior parte dei locatori ha avuto difficoltà a pagare l'Imu e si è uccisa la locazione con una fiscalità smodata ed espropriativa, la classe politica non trova nulla di meglio per ulteriormente affossare il settore che approvare una nuova demagogica proroga degli sfratti per un anno. È la ventottesima proroga che viene varata, nella spensieratezza generale, nel giro di trentatre anni, secondo una ritualità che si ripete anno per anno come esempio preclaro di una vergognosa fuga dal problema. Una situazione paradossale ed irresponsabile, prima ancora che assurda."
BLOCCO “SFRATTI” 2013 (legge di stabilità 2013)
Numero del blocco |
È il 28° a far tempo solo dal 1978 (legge equo canone) |
Tipologia sfratti |
Solo quelli per finita locazione riguardanti immobili abitativi |
Durata |
Fino al 31.12.2013 |
Inquilini |
Inquilini con “reddito annuo lordo complessivo familiare” inferiore a 27.000 euro, che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare: - Persone ultrasessantacinquenni - Malati terminali - Portatori di handicap con invalidità superiore al 66% e che non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza Alle stesse condizioni di reddito e di non possidenza, la sospensione si applica per nuclei familiari con figli fiscalmente a carico |
Comuni |
Gli elenchi dei comuni di cui ai numeri 1,2 e 3 sono presenti sul sito www.confedilizia.it |
Documentazione |
La sospensione dell’esecuzione scatta in concreto a seguito della presentazione alla “cancelleria del Giudice procedente” o all’Ufficiale giudiziario procedente dell’autocertificazione redatta con le modalità di cui agli artt. 21 e 38 del d.p.r. n. 445/2000 attestante la sussistenza dei singoli requisiti richiesti e sufficienti |
Contestazione |
Il proprietario può contestare la sussistenza in capo al conduttore dei requisiti richiesti per la sospensione dell’esecuzione tramite ricorso al competente Giudice dell’esecuzione, che deciderà con decreto, avverso il quale potrà proporsi opposizione al Tribunale collegiale |
Canone |
Il conduttore, per tutto il periodo della sospensione, deve corrispondere al locatore – oltre all’Istat e agli oneri accessori- un canone aumentato del 20% (che non esime lo stesso dal risarcimento dell’eventuale maggior danno) e decade dalla sospensione in caso di morosità, salvo sanatoria avanti il Giudice |
Proprietari |
Il proprietario può evitare la sospensione dimostrando – sempre tramite specifico ricorso al competente Giudice dell’esecuzione, che deciderà con decreto avverso il quale potrà proporsi opposizione al Tribunale collegiale – di trovarsi nelle stesse condizioni richieste all’inquilino per ottenere la sospensione o nelle condizioni di “necessità sopraggiunta dell’abitazione” |
Benefici fiscali |
Nel periodo di sospensione i canoni percepiti dai proprietari interessati non sono imponibili ai fini delle imposte dirette, limitatamente ai Comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Palermo, Messina, Catania, Cagliari e Trieste, nonché ai Comuni ad alta tensione abitativa con essi confinanti. |