fbpx

Accedi al tuo account

Nome utente*
Password *
Ricordami

Quando l'amministratore può essere revocato sulla base della Legge di riforma del condominio In evidenza

La revoca può essere disposta – ex art. 1129, undicesimo comma, c.c., art. 69, secondo comma, disp. att. c.c., e art. 1131, quarto comma, c.c. – dall'autorità giudiziaria (su ricorso anche di un solo condomino) per:


1) Omessa comunicazione, all'assemblea di citazione concernente le parti comuni o la revisione delle tabelle millesimali nonché di provvedimento che abbia un contenuto che esorbiti dalle attribuzioni dell'amministratore;
2) Omesso rendiconto della gestione;
3) Commissione di gravi irregolarità.
Costituiscono ("tra le altre" – ex art. 1129, dodicesimo comma, c.c.) gravi irregolarità:
a) L'omessa convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto condominiale;
b) Il ripetuto rifiuto di convocare l'assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalle legge (es.: ripetuto rifiuto di convocare l'assemblea entro 30 giorni dalla richiesta anche di un solo condomino per l'adozione di deliberazioni aventi ad oggetto particolari interventi quali, fra gli altri, quelli volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti, ovvero finalizzati ad eliminare le barriere architettoniche o a contenere il consumo energetico);
c) La mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni dell'assemblea;
d) La mancata apertura ed utilizzazione del conto corrente condominiale;
e) La gestione del condominio, secondo modalità che possano generare confusione tra il patrimonio del condominio stesso ed il patrimonio personale dell'amministratore o di altri condomini;
f) L'aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio;
g) L'aver omesso, qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio, di curare diligentemente tale azione e la conseguente esecuzione coattiva;
h) L'aver omesso di curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale, del registro dei verbali delle assemblee, del registro di nomina e revoca dell'amministratore, del registro di contabilità;
i) L'aver omesso di fornire, al condomino che ne abbia fatta richiesta, attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e elle eventuali liti in corso;
j) L'omessa, incompleta o inesatta comunicazione da parte dell'amministratore, contestualmente all'accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell'incarico, dei propri dati anagrafici e professionali, del codice fiscale (della sede legale e della denominazione, ove si tratti di società – ex art. 1129, secondo comma, c.c.), del locale dove si trovano i registri di anagrafe condominiale, dei verbali delle assemblee, di nomina e revoca dell'amministratore, di contabilità, nonché dei giorni e delle ore in cui ogni interessato, previa richiesta e rimborso della spesa, possa prenderne gratuitamente visione e ottenerne copia firmata dallo stesso amministratore.
I condomini, anche singolarmente, possono chiedere – ex art. 1129, undicesimo comma, c.c. – la convocazione dell'assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato all'amministratore (*) per:
1) Commissione di grave irregolarità fiscale;
2) Non ottemperanza all'obbligo di apertura e utilizzazione del conto corrente condominiale.
(*) In caso di mancata revoca da parte dell'assemblea, ogni condomino può rivolgersi all'autorità giudiziaria; in caso di accoglimento della domanda, il ricorrente, per le spese legali, ha diritto di rivalersi nei confronti del condominio, che a sua volta può rivalersi nei confronti dell'amministratore revocato.
Per la procedura di revoca giudiziaria cfr. art. 64 disp.att.c.c.

È GRATIS! Compila il form per ricevere via e-mail la nostra rassegna stampa.

Gazzetta della Spezia & Provincia non riceve finanziamenti pubblici, aiutaci a migliorare il nostro servizio con una piccola donazione. GRAZIE

Vota questo articolo
(0 Voti)

Lascia un commento

Assicurati di aver digitato tutte le informazioni richieste, evidenziate da un asterisco (*). Non è consentito codice HTML.

Studio Legale Dallara

Informiamo che in questo sito sono utilizzati "cookies di sessione" necessari per ottimizzare la navigazione, ma anche "cookies di analisi" per elaborare statistiche e "cookies di terze parti".
Puoi avere maggiori dettagli e bloccare l’uso di tutti o solo di alcuni cookies, visionando l'informativa estesa.
Se invece prosegui con la navigazione sul presente sito, è implicito che esprimi il consenso all’uso dei suddetti cookies.