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Residenza: arriva il silenzio assenso In evidenza

La dichiarazione di residenza del cittadino comporta automaticamente l'accoglimento della richiesta da parte dell'anagrafe comunale entro due giorni, salvo eventuali casi di nullità come il vizio della firma.

E dal momento della presentazione della domanda scattano 45 giorni entro cui il Comune può fare gli accertamenti e le verifiche necessarie: superato questo termine, la dichiarazione di residenza è accolta con i meccanismo del silenzio-assenso. Una prassi in vigore nei Comuni italiani già dal 9 maggio scorso a seguito dell''approvazione della legge 35/2012 e della circolare 9/2012 del Ministero dell'Interno e che ora è oggetto del Dpr 154/2012 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 211 del 10 settembre che modifica, in parte, il Dpr 223/1989. Di fatto si tratta di una sorta di rivoluzione Copernicana per gli uffici anagrafe dei Comuni che sino a prima della riforma, indotta dal decreto Semplificazioni, procedevano con gli accertamenti preventivi prima di concedere una residenza (che poi datava al momento della domanda) e che ora, invece, devono ragionare in maniera inversa: la residenza arriva con il meccanismo del silenzio-assenso salvo che non si dimostri, in 45 giorni, che il richiedente non ne aveva diritto con la conseguenza che il richiedente eventualmente senza diritto si ritrova a godere per i giorni necessari alla verifica, di tutti i diritti di un cittadino residente. Dai benefici (se ne ha diritto) in fatto di assistenza sino al limite del diritto di voto; e ci si può trovare a consegnare la scheda elettorale e far votare chi poi, verificando che i titoli per la richiesta di residenza non c'erano, si scopre non ne aveva diritto.

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