La RAI afferma che "Le vigenti disposizioni normative impongo l'obbligo del pagamento di un abbonamento speciale a chiunque detenga, fuori dall'ambito familiare, uno o più apparecchi atti o adattabili –quindi muniti di sintonizzatore– alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive, indipendentemente dall'uso al quale gli stessi vengono adibiti. A titolo esemplificativo, rientrano tra tali apparecchi, gli apparecchi radiofonici, gli apparecchi televisivi, i decoder per televisione digitale terrestre o satellitare, i videoregistratori".
Per evitare fraintendimenti che possano portare all'effettuazione di pagamenti non dovuti, si precisa quanto segue:
Sono tenuti al pagamento dell'abbonamento speciale, in base all'art. 27 del R.D.L. n. 246/38, i locali pubblici od aperti al pubblico, dal momento in cui mettono a disposizione della clientela (pubblico) tali apparecchi.
Infatti, il presupposto del pagamento del canone speciale è l'impiego degli apparecchi citati a scopo di lucro diretto o indiretto, tramite la pubblica fruizione (tale presupposto è espressamente menzionato nell'introduzione alla tabella delle tariffe speciali disponibile sul sito della RAI).
Per i pubblici esercizi, ad esempio, la cosa è altresì confermata dal fatto che gli importi di questo tipo di abbonamento sono parametrati alla vecchia classificazione delle categorie di appartenenza dei P.E., quindi a criteri strettamente legati alle caratteristiche e potenzialità economiche del soggetto che deve effettuare il pagamento.
Dal sito RAI: http://www.abbonamenti.rai.it/Speciali/IlCanoneSpeciali.aspx si evince quanto segue:
"Devono pagare il canone di abbonamento speciale coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell'ambito familiare, o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto. R.D.L.21/02/1938 n.246 e D.L.Lt.21/12/1944 n.458"
Coloro che non detengono tali apparecchi quindi non devono pagare alcun canone di abbonamento speciale.
Inoltre, in riferimento all'utilizzo del Personal Computer (questione affrontata pochi mesi orsono) coloro che detengono computer o apparecchi simili sono tenuti a versare il canone speciale solo ed esclusivamente qualora gli apparecchi stessi vengano messi a disposizione della clientela o utilizzati a scopo di lucro diretto o indiretto. In caso contrario, si ritiene che non sia dovuto alcun canone, ad esempio, qualora il titolare del pubblico esercizio porti con sé il proprio personal computer, non mettendolo né a disposizione della clientela né utilizzandolo per finalità di lucro relative all'esercizio stesso.
Confcommercio ricorda che i propri uffici sono a disposizione per ogni ulteriore informazione e chi ne avesse necessità può contattare il dott. Lorenzo Servadei al recapito 0187-5985134 oppure alla mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.