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Confedilizia illustra il Piano Casa In evidenza

Il decreto legge 28/3/14 n 47, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, contiene misure di varia natura, fra le quali quelle che sono state rese note con la definizione di Piano Casa. Fra di esse, quella di maggiore interesse è la riduzione dal 15% al 10% - per il quadriennio 2014-2017 – dell'aliquota della cedolare secca per i contratti di locazione agevolati stipulati nei Comuni ad alta tensione abitativa.


Confedilizia La Spezia ha predisposto due tabelle esplicative:


ESEMPI DI EFFETTI DELLA DIMINUZIONE DELLA CEDOLARE SECCA
DAL 15% AL 10% PER I CONTRATTI "CONCORDATI"

Canone annuo

Cedolare secca

2013 (15%)

Cedolare secca

2014 (10%)

Differenza cedolare

2013-2014

 

1.200 euro

 

 

180 euro

 

 

120 euro

 

- 60 euro

 

2.400 euro

 

 

360 euro

 

240 euro

 

- 120 euro

 

3.360 euro

 

 

504 euro

 

336 euro

 

- 168 euro

 

4.800 euro

 

 

720 euro

 

480 euro

 

- 240 euro

 

6.600 euro

 

 

990 euro

 

660 euro

 

- 330 euro

 

8.400 euro

 

 

1.260 euro

 

840 euro

 

- 420 euro

 

10.200 euro

 

 

1.530 euro

 

1.020 euro

 

- 510 euro

 

12.000 euro

 

 

1.800 euro

 

1.200 euro

 

- 600 euro

 

14.400 euro

 

2.160 euro

 

1.440 euro

 

- 720 euro

 

CEDOLARE SECCA 10% CONTRATTI "CONCORDATI",
CONFRONTO CON TASSAZIONE IRPEF

Canone di locazione annuo = 10.000 euro

 

Scaglione di reddito Irpef

(e aliquota* relativa)

Imposta dovuta

a titolo di Irpef

Imposta dovuta

a titolo di cedolare secca del 10%**

 

Fino a 15.000 euro (23%)

 

 

1.529 euro

 

 

 

 

 

 

 

1.000 euro

 

Tra 15.000 euro e 28.000 euro (27%)

 

 

1.795 euro

 

Tra 28.000 euro e 55.000 euro (38%)

 

 

2.527 euro

 

Tra 55.000 euro e 75.000 euro (41%)

 

 

2.726 euro

 

Oltre 75.000 euro (43%)

 

 

2.859euro

 

 

 

* L'aliquota Irpef si applica sul reddito ridotto del 5% (deduzione forfettaria per spese) e ulteriormente ridotto del 30% (deduzione per contratti "concordati").
**L'aliquota del 10% si applica (sull'intero canone) a decorrere dal periodo d'imposta in corso all'1.1.2014.

Il confronto fra i due regimi fiscali deve essere integrato, nei singoli casi concreti, con le seguenti ulteriori informazioni:
- spettanza o meno di deduzioni e detrazioni fiscali (per lavori di ristrutturazione, mutui, spese mediche ecc.), di cui non è possibile usufruire per la parte di reddito complessivo soggetta a cedolare
- aliquote stabilite per le addizionali comunale e regionale Irpef
Ai fini della scelta del regime fiscale, deve inoltre tenersi presente che l'opzione per la cedolare implica che non siano dovute le imposte di registro e di bollo, ma altresì che il canone non possa essere aggiornato lungo il periodo di durata di applicazione del regime fiscale sostitutivo.

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