Confcommercio La Spezia fornisce chiarimenti sulla tassazione delle mance percepite dal personale impiegato nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
Norme di riferimento:
Articolo 1 commi da 58 a 62 della Legge di Bilancio 2023;
Agenzia delle Entrate, Circolare del 29 agosto 2023, n. 26.
Soggetti interessati:
I lavoratori del settore privato, ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della Legge 25 agosto 1991, n. 287,
titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 50,000 nel periodo d'imposta precedente a quello di percezione delle mance da assoggettare a imposta sostitutiva,
che non abbiano rinunciato per iscritto alla facoltà di optare per la tassazione sostitutiva.
Cosa prevede:
Le somme destinate dai clienti a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici (c.d. Mance), ai lavoratori sopra indicati sono:
soggette a una imposta sostitutiva con l'aliquota del 5%, entro il limite del 25% del reddito percepito nell'anno per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione;
sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi previdenziali, assistenziali e dei premi INAIL e non sono computate ai fini del calcolo del TFR;
concorrono alla formazione del reddito rilevante per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, quando è richiesto un determinato requisito reddituale.
Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.