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Aste Giudiziarie: finisce l’era degli “Affari” contro i consumatori In evidenza

Molto spesso nelle aule dei tribunali italiani, assistiamo alla depredazione immobiliare a scapito di cittadini caduti in disgrazia che, travolti nella loro “storia”, incontrano le trame di opportunisti cinici calcolatori.

Ora per questi “furbetti” sono arrivati tempi duri perché, il 6 aprile 2023 la Cassazione Civile Sezioni Unite, ha emesso una sentenza storica che è destinata a cambiare il corso degli eventi. Ne abbiamo parlato con l’Avvocato Marcello Colamatteo del Foro di Cagliari, noto professionista a livello nazionale, da sempre impegnato a combattere l’anatocismo e l’usura bancaria, il quale ci ha così riassunto e documentato l’importante sentenza.

Innanzitutto è prevista la sospensione immediata delle procedure esecutive in caso di decreti ingiuntivi emessi in virtù di fideiussioni sottoscritte da consumatori (tutti coloro che, nell’operazione portata avanti, non fossero gli imprenditori).

Ma cosa davvero di rilievo è che la sospensione può avvenire fino alla vendita o all’assegnazione del bene e, di riporto, quanto deciso dalla Suprema Corte. Cassazione Civile Sezioni Unite, 6 aprile 2023, n. 9479, Pres. Pietro Curzio, Rel. Enzo Vincenti Contratti bancari – tutela consumatore – mancata opposizione decreto ingiuntivo – titolo esecutivo – clausole vessatorie.

“La Corte, a Sezioni Unite, dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità per intervenuta rinuncia e, nell’interesse della legge, enuncia i seguenti principi di diritto. Fase monitoria Il giudice del monitorio ha il compito di:

a) deve svolgere, d’ufficio, il controllo sull’eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore in relazione all’oggetto della controversia;

b) a tal fine procede in base agli elementi di fatto e di diritto in suo possesso, integrabili, ai sensi dell’art. 640 c.p.c., con il potere istruttorio d’ufficio, da esercitarsi in armonia con la struttura e funzione del procedimento d’ingiunzione: b.1.) potrà, quindi, chiedere al ricorrente di produrre il contratto e di fornire gli eventuali chiarimenti necessari anche in ordine alla qualifica di consumatore del debitore; b.2) ove l’accertamento si presenti complesso, non potendo egli far ricorso ad un’istruttoria eccedente la funzione e la finalità del procedimento (ad es. disporre c.t.u.), dovrà rigettare l’istanza d’ingiunzione;

c) all’esito del controllo: c.1) se rileva l’abusività della clausola, ne trarrà le conseguenze in ordine al rigetto o all’accoglimento parziale del ricorso; c.2) se, invece, il controllo sull’abusività delle clausole incidenti sul credito azionato in via monitoria desse esito negativo, pronuncerà decreto motivato, ai sensi dell’art. 641 c.p.c., anche in relazione alla anzidetta effettuata delibazione; c.3) il decreto ingiuntivo conterrà l’avvertimento indicato dall’art. 641 c.p.c., nonché l’espresso avvertimento che in mancanza di opposizione il debitore-consumatore non potrà più far valere l’eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto non opposto diventerà irrevocabile.

Fase esecutiva

Il giudice dell’esecuzione:

a) in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell’abusività delle clausole, ha il dovere – da esercitarsi sino al momento della vendita o dell’assegnazione del bene o del credito – di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull’esistenza e/o sull’entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo;

b) ove tale controllo non sia possibile in base agli elementi di diritto e fatto già in atti, dovrà provvedere, nelle forme proprie del processo esecutivo, ad una sommaria istruttoria funzionale a tal fine

c) dell’esito di tale controllo sull’eventuale carattere abusivo delle clausole – sia positivo, che negativo – informerà le parti e avviserà il debitore esecutato che entro 40 giorni può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 650 c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente) l’eventuale abusività delle clausole, con effetti sull’emesso decreto ingiuntivo;

d) fino alle determinazioni del giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 649 c.p.c., non procederà alla vendita o all’assegnazione del bene o del credito; e) se il debitore ha proposto opposizione all’esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c., al fine di far valere l’abusività delle clausole del contratto fonte del credito ingiunto, il giudice adito la riqualificherà in termini di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimetterà la decisione al giudice di questa (translatio iudicii);

f) se il debitore ha proposto un’opposizione esecutiva per far valere l’abusività di una clausola, il giudice darà termine di 40 giorni per proporre l’opposizione tardiva – se del caso rilevando l’abusività di altra clausola – e non procederà alla vendita o all’assegnazione del bene o del credito sino alle determinazioni del giudice dell’opposizione tardiva sull’istanza ex art. 649 c.p.c. del debitore consumatore.

Fase di cognizione:

Il giudice dell’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.:

a) una volta investito dell’opposizione (solo ed esclusivamente sul profilo di abusività delle clausole contrattuali), avrà il potere di sospendere, ex art. 649 c.p.c., l’esecutorietà del decreto ingiuntivo, in tutto o in parte, a seconda degli effetti che l’accertamento sull’abusività delle clausole potrebbe comportare sul titolo giudiziale;

b) procederà, quindi, secondo le forme di rito.” Troppo spesso assistiamo al paradossale ribasso dei beni immobiliari all’asta rispetto al prezzo di partenza, come uno sfregio verso chi, con immani sacrifici, si era indebitato per “dare un tetto” alla propria famiglia. Troppe le complicità che si sono susseguite in questi anni, anche quando, di fronte al ribasso, il proprietario del bene che trovava un acquirente, la banca non concedeva nessuna flessiblità e nessuno sconto.

Con questa sentenza, si dovrebbe tornare a ridare speranza di giustizia e verità contro le complesse trame di “affari”, probabilmente già preconfezionati.

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