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“Corradino non può fare il Presidente di Fondazione”, un parere stopperebbe l’avvocato In evidenza

di Gabriele Cocchi – In base allo statuto chi ha ricoperto incarichi nella banca conferitaria non può assumerne in Fondazione per 12 mesi dalla cessazione del mandato.

Che da mesi si muovessero gli appetiti per l’incarico di Presidente di Fondazione Carispezia, in vista della scadenza del mandato di Matteo Melley, era cosa nota. Ma non che per stoppare la possibile investitura di alcuni papabili fossero persino stati commissionati pareri a illustri principi del foro.

Si tinge di giallo la nuova stagione della Fondazione ormai alle porte. L’incarico dell’attuale presidente Matteo Melley, al timone dal 2001 e oggi anche membro del Cda di Cassa Depositi e Prestiti, scade a fine marzo. Entro metà aprile dovrebbe essere eletto il nuovo Presidente, che sarà “pescato” fra i membri del rinnovato consiglio di indirizzo.

Se in un primo momento, l’anno scorso, si erano fatte insistenti le voci sul commercialista spezzino Alberto Funaro, vicino a Melley, recentemente è diventata sempre più certa la transizione del Presidente di Crédit Agricole Carispezia Andrea Corradino nel ruolo di Presidente della Fondazione. In base all’operazione di fusione per incorporazione di Carispezia da parte di Cariparma, infatti, decadrà anche l’attuale carica dell’avvocato spezzino.

Ma la “transizione” sembra tutt’altro che scontata. Tanto che da giorni, tra i bene informati, circola un parere commissionato all’avvocato Giuseppe Toscano, dello studio legale pisano "Merusi-Toscano", in merito alla legittimità dell’eventuale passaggio di Corradino dalla banca alla relativa fondazione. Un parere che dimostra quanto certi ambienti, soprattutto la vecchia guardia del centrodestra, non vedano di buon occhio Corradino a capo della Fondazione, e stiano facendo di tutto per stoppare la sua investitura.

L’appiglio potrebbe arrivare dal comma 3 dell’articolo 32 dello statuto della Fondazione, in base al quale “Chiunque abbia ricoperto la carica di componente degli organi della Società bancaria conferitaria non può assumere cariche negli organi della Fondazione prima che siano trascorsi almeno 12 mesi dalla cessazione dell’incarico”.

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Il parere di Toscano, però, verte anche sul percorso di assorbimento di Carispezia, al termine del quale la Fondazione deterrà una quota azionaria di Cariparma di circa il 4 per cento.

Il punto sta proprio qui: quell’articolo dello statuto si applica anche nel momento in cui Carispezia, con il subentro di Cariparma, non sarà più banca conferitaria della Fondazione, e il mandato del Presidente Corradino non cesserà quindi per naturale scadenza, ma decadrà automaticamente insieme agli altri organi? Oppure l’articolo non troverà applicazione perché la banca conferitaria non esisterà più? Queste le domande poste all’avvocato da chi ha commissionato il parere.

Tranchant il giudizio di Toscano: “Ritengo che trovi applicazione la norma statutaria richiamata, in materia di incompatibilità, giacché quello che a mio avviso rileva è che il Presidente, come tutti gli altri soggetti che attualmente ricoprono la carica di componenti degli organi di banca Carispezia, cesseranno dall’incarico. Ed a poco rileva che la cessazione dell’incarico avvenga per effetto dell’operazione di fusione di cui sopra, o per l’ordinaria scadenza della carica: quello che conta è che la fusione determina la cessazione dalle cariche ricoperte in banca Carispezia”. Quindi no, Corradino in base allo statuto non potrebbe diventare Presidente per 12 mesi, almeno secondo l’interpretazione di Toscano.

L’avvocato aggiunge anche che “lo spirito della norma mi sembra chiaramente quello di evitare che, per almeno un anno dalla cessazione dell’incarico ricoperto nella banca, soggetti che hanno amministrato la banca stessa ‘transitino’, senza soluzione di continuità, negli organi della Fondazione (...) Nei termini descritti non vedo come si possa ritenere che la norma statutaria in esame non troverebbe applicazione “perché la banca conferitaria non esiste più”. L’esistenza o meno della “vecchia” banca conferitaria non costituisce certo una circostanza determinante ai fini dell’applicabilità della norma statutaria in oggetto, giacché l’unica cosa che rileva è l’incompatibilità, per 12 mesi, di chi era membro degli organi della banca Carispezia a ricoprire cariche negli organi della Fondazione”.

Un parere che, se trovasse applicazione, stopperebbe automaticamente la transizione di Corradino, oggi anche al timone dello Spezia Calcio dopo lo scoppio del caso del tesseramento dei baby calciatori nigeriani.

Per la carica di Presidente della Fondazione circola però anche il nome dell’avvocato Virginio Angelini, gradito ad ambienti del centrodestra che vedrebbero di buon occhio una certa discontinuità in via Chiodo: un candidato autorevole che potrebbe frapporsi all’acclamazione trasversale che Corradino starebbe ricercando per ottenere la carica.

In presenza di un oggettivo impedimento, scritto nero su bianco nello statuto, potrebbe anche entrare in campo una figura di transizione, appoggiata dallo stesso Corradino, che ricopra la carica pro tempore, per lasciare il “posto caldo” all’avvocato una volta scaduto lo stop di 12 mesi previsto dallo statuto.

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