Il programma prevede una breve introduzione sulla storia del Santo a cura del vice presidente Aiga La Spezia avv. Francesco Rondini a cui seguirà un intervento dell’avv. Virgilio Angelini Presidente della Camera Civile sull’Avvocato d’ufficio nel Digesto Giustinianeo. Infine il Presidente dell’Ordine degli Avvocati della Spezia avv. Salvatore Lupinacci terrà una lezione sull’Istituto del Gratuito Patrocinio in vigore, rivolta sia ai colleghi avvocati che alla cittadinanza interessata, al termine, alle ore 19.00 sarà tenuta la messa dai frati di Gaggiola. Alle ore 19.45 presso il refettorio dei frati in loco si terrà la cena aperta a tutti previa prenotazione il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza alla mensa dei poveri (per prenotare tel.: 380.3153692).
L’avv. Carlo Rossi, presidente Aiga La Spezia, sottolinea che la ricorrenza di Sant’Ivo, che difendeva gratuitamente i poveri nei processi, è ottima occasione per esporre l’attuale normativa del gratuito patrocinio, grazie alle quale le persone non abbienti possono essere difese nei processi civili (anche separazioni consensuali, divorzi congiunti, ecc.) e penali, sia per agire che per difendersi, da un avvocato a spese dello Stato, purché le pretese non risultino manifestamente infondate.
Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.528,41.
Possono richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato i cittadini italiani, gli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare, gli apolidi, gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.
L'ammissione può essere richiesta in ogni stato e grado del processo.
La domanda di ammissione in ambito civile si presenta presso compilando i moduli disponibili presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso il Tribunale. La domanda deve essere presentata personalmente dall'interessato con allegata fotocopia di un documento di identità valido, oppure può essere presentata dal difensore che dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda. Il Consiglio dell'Ordine dopo il deposito della domanda valuta la fondatezza delle pretese da far valere e se ricorrono le condizioni per l'ammissibilità ed entro 10 giorni decide se la domanda è ammissibile. Se il Consiglio dell’Ordine nega l’ammissione al gratuito patrocinio l’interessato a questo punto può rivolgere la richiesta direttamente al giudice. L'interessato deve nominare il proprio difensore scegliendo il nominativo dall'Elenco degli Avvocati abilitati alle difese per il patrocinio a spese dello Stato appositamente approntati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.
Per maggiori informazioni cliccate qui.