"Usciva in data 28.12.2020 un articolo con il quale si spiegava la vicenda dell’autista rimasto bloccato in oltre un metro d’acqua per avere ignorato il divieto di proseguire la marcia", così si legge nella nota inviataci dall'avvocato Elena Firmiani, avvocato difensore dell'autista.
"Precisamente, nella ricostruzione fornita dalla Polizia Locale di Santo Stefano di Magra, si diceva che l’autista nella particolare circostanza dell’allagamento della zona di Via De Gasperi a S. Stefano Magra (area del sottopassaggio ferroviario), era stato notato mentre stava per attraversare la zona del sottopasso, nonostante l’acqua fosse alta oltre un metro".
"Dal tenore dello stesso articolo, pareva quasi che l’autista si fosse solo apparentemente allontanato in seguito al divieto impostogli dagli agenti della Polizia Locale di proseguire la marcia, dal momento che, pochissimo tempo dopo, arrivava la notizia che lo stesso era rimasto bloccato proprio in quel punto nel quale non doveva passare".
"L’articolo era stato anche molto dettagliato nel punto in cui si spiegavano le accuse per le quali l’uomo era stato denunciato all’autorità giudiziaria; in particolare, l’autista è stato denunciato per avere ignorato un ordine dell’autorità e per aver turbato la regolarità di un pubblico servizio".
"L’uomo, difeso dall’Avv. Elena Fimiani del foro spezzino, per il tramite della legale, inviava alla locale Procura della Repubblica una memoria nella quale esponeva la propria linea difensiva, in particolare sostenendo che: “ l'autista .. non ha ignorato alcun provvedimento dato dall’Autorità".
"La dinamica dei fatti è stata la seguente: l'autista ha percorso la Via De Gasperi due volte. La prima volta, le autorità lo hanno fermato e lo hanno invitato a ritornare indietro; così ha fatto. E’ tornato indietro e ha portato a termine alcune consegne di lavoro. La seconda volta, invece, in assenza di personale addetto alla viabilità o di forze pubbliche che gli imponessero un divieto di transito, ha proseguito la marcia con senso da Sarzana (SP) verso S. Stefano di Magra (SP)".
"A comprova del fatto che in questa seconda occasione non si sia consumato il reato di cui all’art. 650 c.p. basti leggere il verbale di contestazione della Polizia Municipale, dal quale si evince pacificamente che: “in data 04.12.2020, alle ore 17 ca. in Via De Gasperi 3 all’altezza del sottopasso ferroviario, il conducente del succitato veicolo mentre percorreva la stessa Via De Gasperi solo a bordo, proseguiva la marcia con senso da Sarzana (SP) verso S. Stefano di Magra (SP), nonostante il divieto impostogli dalla luce rossa del semaforo che si attiva in occasione dell’innalzamento del livello dell’acqua del sottopasso”.
"E’ evidente, dunque, che l'autista non ha commesso alcuna condotta penalmente rilevante, non avendo ignorato alcun provvedimento dell’autorità, ma semplicemente avendo avuto una svista con riguardo alla luce rosse indicata nel verbale”.
"In accoglimento della memoria difensiva dell’autista, il Giudice per le indagini preliminari ha pronunciato in data 8 febbraio 2021 sentenza di assoluzione, motivando che l’autista, in effetti, all’alt degli operanti ed in loro presenza ha obbedito a quanto intimatogli ed a bordo del veicolo tornava indietro".
"Aggiungendo, inoltre, che in ogni caso la disobbedienza all’ordine di fermarsi non integra il reato di cui all’art. 650 c.p., ma l’illecito amministrativo di cui all’art. 192, comma primo, c.d.s. e che il fatto per il quale si procede non è dunque previsto dalla legge come reato, imponendosi, dunque, una pronunzia di assoluzione".