Il Governo ha varato un decreto legge che rinvia l’addio alla scheda carburante al 1° gennaio 2019. Per dedurre i costi e detrarre l’Iva, tuttavia, sono necessari pagamenti tracciabili. Il decreto legge è stato approvato dal Consiglio dei Ministri l’altro ieri e proroga, dal 1° luglio 2018 al 1° gennaio 2019, il termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante effettuate presso gli impianti stradali di distribuzione. Le ulteriori misure in materia fiscale, annunciate in queste giorni, saranno oggetto di un successivo provvedimento.
Nell’attesa di leggere i contenuti del decreto legge, la disposizione dovrebbe ammettere, sino al 31 dicembre 2018, la possibilità di continuare a documentare l’acquisto di carburante mediante scheda carburante ovvero attraverso fattura elettronica (la scelta spetterebbe al titolare dell’impianto di distribuzione di carburante). Resta, comunque, il vincolo di adottare pagamenti tracciabili dal 1° luglio 2018 per gli acquisti di carburante per autotrazione utilizzando mezzi “tracciabili” quali carte di credito, carte di debito, altre carte di pagamento ovvero bonifici, assegni o l’addebito diretto su conto corrente (provv. Agenzia delle Entrate n.73203/2018), sia ai fini della documentazione del costo ex art. 164 comma 1-bis del TUIR che ai fini della detrazione dell’IVA ex art. 19-bis1 lett. d) del DPR 633/72.
La proroga definita ieri dal Governo non incide su due ulteriori obblighi la cui entrata in vigore rimane stabilita al 1° luglio 2018:
1) l’obbligo di fatturazione elettronica per le prestazioni dei subappaltatori e subcontraenti che operano in una filiera di imprese nel quadro di contratti di appalto stipulati con la P.A.;
2) l’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di benzina e gasolio utilizzati come carburanti per motori effettuare da soggetti diversi dai distributori stradali di carburante.