L'Area Lavoro di Confartigianato comunica che dal 12 marzo 2016 le dimissioni di un lavoratore devono pervenire attraverso una comunicazione telematica. Il Ministero del Lavoro con la circolare n. 12/2016 ha fornito i primi chiarimenti in merito alla nuova procedura per la comunicazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, tuttavia, non sono risolte le gravi criticità della procedura evidenziate nei giorni scorsi da Confartigianato al Ministero del Lavoro.
"La circolare del Ministero del Lavoro – spiega il responsabile dell'Area Lavoro Confartigianato, Marco Carloni - illustra le finalità e l'ambito di applicazione della nuova procedura nonché le modalità tecniche di compilazione e di trasmissione del modulo. Resta fermo per il lavoratore l'obbligo di rispettare i termini di preavviso per il recesso, salvi i casi di dimissioni per giusta causa. In caso di mancato rispetto di tali termini, le dimissioni, seppur immediatamente efficaci, obbligano il lavoratore al risarcimento dell'eventuale danno". La circolare ribadisce che le dimissioni rassegnate con modalità diverse dal modulo telematico sono inefficaci: pertanto "in tal caso il datore di lavoro dovrebbe invitare il lavoratore a compilare il modulo nella forma e con le modalità telematiche previste dalla nuova disciplina".
L'Area Lavoro Confartigianato ricorda in merito agli aspetti tecnici della procedura che al fine di comunicare le proprie dimissioni o la risoluzione consensuale (e la loro revoca) il lavoratore dovrà compilare il modulo online che sarà disponibile, anche per i soggetti abilitati alla trasmissione individuati dall'art. 26, comma 4, del D.Lgs. n. 151/2015 (patronati, organizzazioni sindacali, enti bilaterali, commissioni di certificazione) in un'apposita sezione del sito www.lavoro.gov.it Anche i soggetti abilitati che dovrebbero supportare eventuali situazioni di difficoltà del lavoratore, non hanno avuto la possibilità di verificare prima la funzionalità del sistema e/o prepararsi ad affrontare possibili inconvenienti tecnico/procedurali.
Soltanto con il rispetto di tali modalità il datore di lavoro potrà considerare valide le dimissioni presentate dal lavoratore e, quindi, risolto il contratto, anche nell'ottica di adempiere entro 5 giorni all'obbligo di comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro.
Per ulteriori informazioni: Area lavoro Confartigianato, Responsabile Marco Carloni Tel. 0187.286629 oppure e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Pubblicato il: 15-03-2016
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