La pronuncia conferma quanto da tempo tracciato dalla Cassazione per cui, elemento essenziale del contratto di apprendistato, che lo differenzia dal lavoro subordinato, è la sussistenza di un "addestramento effettivo" del lavoratore volto all'acquisizione di una professionalità qualificata. Per il raggiungimento di questo obiettivo è necessario che il lavoratore svolga delle prestazioni lavorative e che vi sia un'attività di insegnamento da parte del datore, da effettuarsi con le modalità che meglio si conciliano con le esigenze aziendali purché l'attività di insegnamento sia realmente svolta.
La corte di cassazione si è pronunciata sull'aspetto formativo del contratto di apprendistato confermando un orientamento giurisprudenziale ferreo sul tema. Spetta infatti al datore di lavoro la dimostrazione dell'effettivo svolgimento di corsi di formazione per le ore prescritte e della mancata partecipazione agli stessi in ragione di numerose assenze per malattia del lavoratore.
Il motivo di questa impostazione risiede nel fatto che si tratta di un 'eccezione di natura estensiva dell'obbligazioni di corrispondere un'adeguata formazione - in capo al datore di lavoro - nascente dal contratto d'apprendistato, pertanto questa eccezione non può che gravare sulla parte che decide di sollevarla allo scopo di veder accertato l'esonero della responsabilità contrattuale.