PREMESSA
Le parti firmatarie, richiamato integralmente il CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini del 23 luglio 2008, e successive integrazioni, nonché il verbale di incontro del 14 luglio 2011, sottoscritto a Roma dai rappresentanti nazionali delle organizzazioni imprenditoriali dell'artigianato e dai rappresentanti nazionali delle organizzazioni sindacali, insieme ai responsabili sindacali delle rispettive strutture regionali, fissano nel presente Accordo quadro regionale le regole e le modalità per la stipula dei contratti integrativi provinciali per le imprese artigiane e piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini, da adottarsi in ciascuna provincia della Liguria, fatti salvi gli accordi provinciali già in essere tra le parti, fino alla loro naturale scadenza.
In merito al grave problema della legalità e della sicurezza nel settore edile, e in attesa della regolamentazione legislativa dell'accesso alla professione, le parti firmatarie si impegnano a prevedere, anche tramite apposito protocollo da definire a livello regionale, un percorso formativo al fine di promuovere e incentivare la cultura della legalità e della sicurezza, come elemento qualificante e premiante per le imprese operanti nel settore e per i nuovi imprenditori.
ART. 1
RELAZIONI SINDACALI
Le parti firmatarie del presente Accordo quadro regionale confermano la piena autonomia rappresentativa e contrattuale del settore dell'artigianato che opera nel settore delle costruzioni e ribadiscono che il confronto permanente delle relazioni sindacali del settore trova piena attuazione attraverso il sistema di concertazione e di informazione così come previsto dal CCNL 23 luglio 2008.
Le parti firmatarie ribadiscono, inoltre, l'importanza di un efficace sistema di relazioni sindacali, inteso come strumento essenziale per poter rappresentare, nelle opportune sedi istituzionali, l'importanza strategica del settore per l'economia ligure e la necessità di contrastare in ogni modo tutte le forme di irregolarità che interessano il settore delle costruzioni.
Con il presente Accordo quadro regionale, le parti firmatarie affermano di voler perseguire la realizzazione dei migliori benefici per il lavoratori dipendenti del comparto e riconoscere altresì l'esigenza per le imprese di essere in grado di programmare la propria attività produttiva sulla base di elementi predeterminati, come individuati dal presente Accordo quadro, nonché dai successivi contratti collettivi provinciali di secondo livello, nell'ambito della loro durata.
Le parti firmatarie si impegnano, infine, a far applicare e rispettare il sistema contrattuale come delineato dal presente Accordo quadro regionale, a tutti i livelli, per il corrispondente periodo di validità, nonché il protocollo sullo sviluppo, la legalità e la sicurezza, che le parti firmatarie si impegnano a sottoscrivere.
ART. 2
SISTEMA BILATERALE
Le parti firmatarie ribadiscono il comune obiettivo della piena attuazione, dello sviluppo e della valorizzazione dell'attività degli Enti Bilaterali di settore, confermando l'impegno reciproco ad addivenire nelle singole realtà territoriali della Liguria alla completa attuazione del Protocollo d'intesa del 18 dicembre 1998 e successive modifiche e integrazioni e degli Accordi successivi in materia di Casse Edili e, in accordo con le disposizioni nazionali, riaffermano il principio dell'unicità e dell'imprescindibilita' per il settore edile del sistema degli Enti Bilaterali attualmente presenti nelle singole province.
Pertanto, le parti firmatarie si impegnano affinché, per quanto di rispettiva competenza, in tutti gli organismi bilaterali presenti sul territorio regionale (Casse Edili, Scuole Edili e Comitati paritetici territoriali) e nel rispetto degli accordi nazionali, venga assicurato l'accesso dell'effettiva rappresentanza delle associazioni dell'artigianato e della piccola e media impresa, firmatarie del CCNL 23 luglio 2008 e successive integrazioni, e del presente Accordo quadro regionale.
In particolare, come stabilito dal Protocollo di intesa del 18 dicembre 1998 e dall'Accordo del 19 settembre 2002, che stabilisce lo Statuto tipo delle Casse Edili, le parti si impegnano a sostenere, per quanto di rispettiva competenza, il recepimento degli Statuti tipo in ciascuna provincia.
Le parti convengono altresì che, in caso di ritardo nel recepimento degli Statuti, provvederanno a sollecitare congiuntamente i coordinamenti nazionali degli enti bilaterali entro dicembre 2012 al fine di dare piena attuazione a quanto sopra.
Le parti firmatarie convengono, infine, sulla opportunità di addivenire al coordinamento regionale delle Casse Edili e all'operatività del Formedil regionale.
ART. 3
SISTEMA DI INFORMAZIONI
Le parti firmatarie, nel rispetto della reciproca autonomia, confermano il sistema di informazioni previsto dal CCNL 23 luglio 2008 e successive integrazioni.
Le parti firmatarie, ai fini dell'effettiva informazione, concordano la distribuzione del presente Accordo quadro regionale e dei successivi CCPL alle imprese artigiane, delle piccole e medie imprese industriali e dei consorzi artigiani costituiti anche in forma cooperativa del settore.
ART. 4
SICUREZZA
Fermo restando l'obbligo, da parte delle singole imprese, del rispetto e dell'applicazione della normativa in materia di sicurezza, le parti firmatarie riconoscono che l'applicazione delle norme in materia di sicurezza deve tendere a favorire la crescita di una nuova cultura per le aziende e i lavoratori del settore in tema di salute, sicurezza e prevenzione nell'ambiente di lavoro. Concordano, pertanto, di impegnarsi nella realizzazione di iniziative di formazione tese ad accrescere una diffusa cultura della sicurezza e della prevenzione, sia mediante le iniziative programmabili dagli Organismi bilaterali del settore, sia mediante l'utilizzo di fondi INAIL costituiti a tale finalità, anche tramite la sottoscrizione di apposite Convenzioni.
Le parti firmatarie, ribadita l'importanza, ai fini della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, del rispetto da parte delle imprese e dei lavoratori della normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro, si impegnano affinché tali disposizioni siano applicate e rispettate in tutti i cantieri delle imprese interessate.
Le parti firmatarie si impegnano, infine, a dare piena attuazione, anche tramite i successivi CCPL, al Protocollo RLST di cui all'art. 84 dell'Accordo ponte 16 dicembre 2010, fatti salvi gli accordi provinciali già esistenti.
Le parti datoriali si impegnano a dare copia del verbale dell'elezione degli RLS aziendali alle OO.SS. territoriali competenti.
ART. 5
ACCESSO ALLA PROFESSIONE
Le parti firmatarie si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad attivarsi concretamente presso le Istituzioni e i soggetti interessati, affinché venga definita in tempi brevi la normativa che regola l'accesso alla professione nel settore dell'edilizia ad oggi in itinere in sede parlamentare, provvedimento normativo di cui le parti firmatarie ribadiscono l'esigenza e la necessità, sia per la qualificazione professionale degli operatori del settore che per assicurare il rispetto della sicurezza e della legalità nel comparto.
ART. 6
APPALTO E SUBAPPALTO
Le parti firmatarie, preso atto che il ricorso all'appalto e al subappalto non deve pregiudicare le finalità tese allo sviluppo della specializzazione delle imprese e dei lavoratori nonché alla realizzazione della continuità dell'occupazione, si impegnano per adoperarsi per una corretta applicazione delle leggi vigenti in materia, nonché di quanto in merito previsto dal CCNL 23 luglio 2008 e successive integrazioni.
Ferma restando la disciplina di cui all'art. 17 del CCNL 23 luglio 2008 "Disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti e nei subappalti", le imprese edili per le quali si applica il CCNL 23 luglio 2008 e successive integrazioni, anche aventi sede in altre Regioni, che assumono lavori in appalto o in subappalto nel territorio della Regione Liguria, oltre a quanto previsto dalle vigenti norme di legge, avranno l'obbligo di iscrizione presso la cassa edile del territorio ove ha sede il cantiere, nel rispetto del corretto adempimento previsto dagli statuti e dal regolamento rispetto al territorio competente.
In particolare, è fatto obbligo alle imprese appaltatrici o subappaltatrici di procedere alle comunicazioni di cui al punto B) del citato art. 17.
Al fine di facilitare lo sviluppo occupazionale del territorio, ove possibile, le imprese ricorreranno alla mano d'opera locale, prediligendo il ricorso al subappalto al primo livello.
ART. 7
ACCORDI LOCALI
Le parti firmatarie, in attuazione del CCNL 23 luglio 2008 e successive integrazioni, nonché delle disposizioni di cui al verbale di incontro del 14 luglio 2011, confermano il rimando al livello territoriale dell'esercizio della titolarità contrattuale, impegnandosi ad addivenire alla sottoscrizione, tenuto conto delle singole realtà territoriali, dei contratti collettivi provinciali di secondo livello per ciascuna provincia ligure, secondo quanto stabilito dal presente Accordo quadro regionale nonché dal sistema contrattuale convenuto a livello nazionale, con i criteri e le modalità previsti dall'art. 42 del CCNL del 23 luglio 2008, e successive integrazioni e dagli Accordi nazionali vigenti.
La contrattazione provinciale integrativa, successiva alla stipula del presente Accordo quadro regionale sarà di competenza delle parti provinciali aderenti alle associazioni firmatarie dell'Accordo medesimo.
Nella stipula dei contratti collettivi provinciali di secondo livello, le parti firmatarie si impegnano a garantire ai lavoratori l'allineamento dei trattamenti economici e normativi già in essere a livello locale e/o previsti negli accordi locali vigenti e applicati, fermo restando quanto previsto dal CCNL del 23 luglio 2008 e successive modifiche e integrazioni.
Ove siano già in essere i contratti collettivi provinciali di secondo livello per le imprese artigiane, piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini, le parti firmatarie si impegnano ad addivenire, con la dovuta gradualità ed armonizzazione, da definire nei contratti integrativi medesimi, al riallineamento dei trattamenti economici e normativi dovuti ai lavoratori, fermo restando quanto previsto dal CCNL del 23 luglio 2008 e successive modifiche e integrazioni.
Clausola di sussidiarietà
Qualora le Organizzazioni provinciali di categoria, entro 6 mesi dalla data di apertura del negoziato per la stipula o il rinnovo dei CCPL, non dovessero trovare un accordo reciprocamente soddisfacente, ciascuna delle parti potrà richiedere l'intervento delle proprie istanze regionali, per superare le divergenze tra le parti e promuovere la stipula dei CCPL medesimi, tenuto conto delle specificità delle realtà territoriali interessate.
Pur confermando il rimando al livello territoriale dell'esercizio della titolarità contrattuale, le parti firmatarie si impegnano altresì, per quanto di rispettiva competenza, a promuovere in ciascuna provincia l'apertura di un tavolo unico di contrattazione di secondo livello fra le OO.SS. e le parti datoriali. Nel caso di mancata apertura di un tavolo unitario di contrattazione o di mancato raggiungimento dell'accordo, le organizzazioni provinciali datoriali e sindacali procederanno autonomamente alla sottoscrizione dei contratti collettivi provinciali di secondo livello in ogni provincia ligure.
ART. 8
PART TIME, APPRENDISTATO, FONDO LAVORI USURANTI
Per quanto concerne i contratti di lavoro a tempo parziale e per l'apprendistato le parti si rifanno a quanto previsto dagli accordi nazionali e dalla legislazione vigente.
Per quanto riguarda i lavori usuranti e pesanti, richiamata la disciplina di cui all'art. 105 del CCNL 23 luglio 2008 come integrata dall'Accordo ponte 10 dicembre 2010, che ne ha regolamentato le modalità attuative, le parti firmatarie si impegnano affinché presso ciascuna Cassa Edile, venga costituito l'apposito "Fondo lavori usuranti e pesanti", come previsto dalle disposizioni contrattuali citate.
Qualora tale Fondo non risultasse ancora costituito, le parti si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, a sollecitarne l'attuazione entro il 30 giugno 2013.
ART. 9
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Qualora il contratto nazionale definisca regole relative alla contrattazione di secondo livello tali da modificarne l'assetto, le parti firmatarie si incontreranno al fine di armonizzarle nel presente Accordo quadro regionale.
ART. 10
SFERA DI APPLICAZIONE
Il presente Accordo quadro regionale vale in tutto il territorio regionale per le imprese artigiane, le piccole e medie imprese industriali e i consorzi artigiani e non, costituiti anche in forma cooperativa, associati alle Organizzazioni artigiane, e per i loro lavoratori dipendenti rientranti nella sfera di applicazione del CCNL 23 luglio 2008 e successive integrazioni.
ART. 11
DECORRENZA E DURATA
Il presente Accordo quadro regionale entra in vigore alla data della stipula e avrà validità di 3 anni.
Per il rinnovo del presente Accordo le parti si incontreranno almeno 4 mesi prima della data di scadenza, fermo restando che resterà in vigore fino alla pattuizione di un nuovo Accordo quadro regionale.
Letto confermato e sottoscritto
ANAEPA Confartigianato Liguria
CNA – UNIONE DELLE COSTRUZIONI – LIGURIA
FeNEAL-UIL regionale della Liguria FILCA-CISL regionale della Liguria FILLEA –CGIL regionale della Liguria