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Licenziamento per malattie reiterate del lavoratore

L'Area Lavoro di Confartigianato comunica che la Corte di Cassazione, con sentenza del 4 settembre 2014 n. 18678, ha applicato un innovativo principio in materia di licenziamento per malattie reiterate del lavoratore: se i giorni di assenza, mediamente da 1 a 3 nel caso oggetto della pronuncia, sono costantemente agganciati a giorni di riposo del lavoratore, anche più volte nello stesso mese, così da rendere la prestazione di lavoro non proficuamente utilizzabile, inadeguata sotto il profilo produttivo e pregiudizievole per l'organizzazione aziendale, il lavoratore può essere legittimamente licenziato per giustificato motivo, anche in assenza del superamento del periodo di comporto.

"Per comprendere l'importanza della sentenza – spiega Marco Carloni, Consulente del Lavoro Confartigianato - è opportuno premettere che il licenziamento del lavoratore per motivi legati alla malattia, in linea generale, è soggetto alla disciplina prevista dall'art. 2110 del c.c.: il datore di lavoro è tenuto alla conservazione del posto di lavoro fino allo scadere del c.d. periodo di comporto, generalmente fissato dalla contrattazione collettiva, limite massimo di tollerabilità dell'assenza durante il quale il lavoratore non può essere licenziato. La Corte ha ritenuto che, nella fattispecie, la prospettiva doveva essere diversa. Se la ricorrenza delle malattie annulla l'utilità della prestazione, è possibile il licenziamento per scarso rendimento senza entrare nel merito di profili disciplinari". E' indubbio – prosegue la nota Confartigianato – che assenze reiterate in occasione di turni notturni o in prossimità del fine settimana possono determinare gravi problemi per l'organizzazione del lavoro, senza dimenticare gli effetti sul clima aziendale, tenuto conto delle difficoltà di sostituzione del lavoratore. Pur potendo sembrare quasi scontata la legittimità del licenziamento, i casi aziendali simili sono molteplici e con situazioni paradossali. "Talvolta i datori di lavoro – conclude Carloni - si trovano a fronteggiare comportamenti del lavoratore legati a abusi del diritto se non a frodi. È estremamente difficile smascherare false malattie di 1 giorno, sia per la quasi impossibilità delle visite di controllo, sia per le problematiche nel delegittimare in giudizio un accertamento medico. Oltre all'assenza del lavoratore, alle difficoltà nella sostituzione, si creano dinamiche interne, non felici nel sostituire 'fannulloni', spesso comprimendo legittimi diritti di organizzazione della vita privata". L'orientamento consolidato della Cassazione, in materia di scarso rendimento, richiedeva la prova della mancata diligenza del lavoratore nell'esecuzione della prestazione, passando da valutazioni prevalentemente di carattere disciplinare: condizione essenziale normalmente è una non corretta esecuzione della propria prestazione che deve essere evidenziato con procedura disciplinare. La sentenza sembra aprire una nuova lettura, che passa non tanto dalla valutazione del fatto commesso dal lavoratore, ma dagli effetti che si creano nei confronti del datore di lavoro. Per ulteriori informazioni è possibile telefonare all'Area Lavoro Confartigianato, tel. 0187.286629.

 

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Confartigianato

Via Fontevivo, 19
19125 La Spezia
Tel: 0187 286611

Email: segreteria@confartigianato.laspezia.it

www.confartigianato.laspezia.it/

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