La configurazione di impresa familiare quindi è tale quando le parti (i familiari) non abbiano inteso dar vita ad un diverso qualificato rapporto (società di fatto, rapporto di lavoro subordinato, ecc.). La Commissione per gli Interpelli ritiene che il legislatore con questa formulazione abbia voluto introdurre una figura di impresa familiare "fondata sulla solidarietà familiare e non su un rapporto contrattuale", diventando quindi non rilevante la presenza di un atto formale. La redazione di un atto che abbia data certa risponde invece ad un'esigenza fiscale, in quanto l'art. 5 del TUIR lo richiede per definire la data a partire dalla quale attribuire quote di reddito fiscale ai collaboratori. È bene tuttavia ricordare che esiste una distinzione tra un collaboratore dell'impresa familiare e un collaboratore del socio di una società perché in questo secondo caso la forma dell'impresa è comunque una società e quindi la formalizzazione del rapporto con il collaboratore può avvenire attraverso altre forme contrattuali ma non con la forma dell'impresa familiare. Il riconoscimento dell'impresa familiare di fatto è rilevante ai fini della sicurezza sul lavoro perché l'articolo 21 del Decreto 81 riconosce ai suoi componenti un numero limitato di obblighi:
a) utilizzo di attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni del titolo III;
b) dispositivi di protezione individuale utilizzati conformemente alle disposizioni dello stesso titolo;
c) apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, quando lavorano in regime di appalto o subappalto.
Per i componenti l'impresa familiare sono invece facoltative la sorveglianza sanitaria e la formazione dell'accordo 21.12.2011.
La loro formazione tuttavia è obbligatoria quando prevista da norme speciali, come ad esempio:
- la formazione per l'utilizzo di particolari attrezzature dell'Accordo 22.2.2012,
- la formazione per la rimozione dell'amianto della L.257/92,
- la formazione per l'utilizzo dei DPI di terza categoria.
Per informazioni: CNA La Spezia – 0187 598080 o Cetus 0187 984273