Alcune domande avanzate da alcuni imprenditori sul lavoro in caso di minori consentono a Confartigianato un approfondimento sul tema che può essere utile a molti. Partiamo dalla prima questione. Da sempre, soprattutto nei lavori stagionali, alcuni ragazzi chiedono di poter lavorare vediamo come fare approfondendo il tema con Enrcio Taponeccco, Ufficio Ambiente e Sicurezza.
Quando un minorenne può lavorare? Solo se ha compiuto 15 anni e se ha assolto l’obbligo scolastico (9 anni di scuola verificabili attraverso la certificazione di assolvimento dell’obbligo scolastico o di proscioglimento rilasciata dalla scuola). Il minore in questo caso è definito dalla legge “adolescente” e può lavorare anche se a determinate condizioni. Cosa bisogna considerare prima di adibire al lavoro il ragazzo minorenne? Com’è noto la valutazione del rischio rappresenta una delle principali misure di prevenzione dei rischi in azienda.
Nel caso quindi si preveda la presenza nell’azienda di un’occupazione minorile, il "documento" dovrà riportare anche la valutazione relativa al loro incarico tenendo conto degli aspetti peculiari che possono caratterizzare il giovane lavoratore, quali ad esempio l’incompleto sviluppo fisico, la scarsa esperienza e la minor consapevolezza nei confronti dei rischi presenti sul lavoro.
In questa prospettiva andrà pertanto posta particolare attenzione agli aspetti di informazione e formazione del lavoratore, alle attrezzature e alla loro sistemazione nel luogo di lavoro, all’esposizione ad eventuali agenti pericolosi e agli sforzi fisici. Si può adibire un minore a qualsiasi tipo di lavoro? No. La normativa prevede che ai minori siano vietati una serie di attività, processi e lavori evidentemente considerati a rischio rilevante per la loro salute e sicurezza.
E’ la valutazione del rischio, in particolare se fatta preventivamente, che permetterà di gestire al meglio l’assunzione di un minore, tenendo conto sia degli aspetti peculiari che caratterizzano il giovane lavoratore che di tutte le indicazioni di divieto previste dalle norme. Se un’impresa assume per tirocinio dei minori, li deve sottoporre a visita medica? L'articolo 42 del Decreto Legge n. 69 del 21/06/2013 ha soppresso l’obbligo di numerose certificazioni sanitarie, tra le quali anche la visita medica per l’idoneità lavorativa dei minorenni, limitatamente alle lavorazioni non a rischio, che fino a tale data venivano effettuate dai medici del Servizio Sanitario Nazionale.
Rimane l'obbligo della visita medica preventiva (al momento dell’assunzione) e periodica per valutare l’idoneità al lavoro di tutti quei minorenni adibiti a lavorazioni per le quali la Valutazione dei Rischi (art. 28 del D.Lgs. 81/08) ha evidenziato dei rischi per la salute e per le quali pertanto esiste l’obbligo della sorveglianza sanitaria. In questi casi, per l’effettuazione delle visite mediche, il Datore di Lavoro dovrà rivolgersi al Medico Competente che avrà già incaricato per la sorveglianza sanitaria dei propri dipendenti od incaricarne uno specificatamente.