Se un dipendente torna rientra al lavoro dall'estero dopo le ferie, come deve comportarsi il titolare dell'azienda? Quali sono le norme sulla sicurezza del lavoro in questi casi? Ha responsabilità nei confronti degli altri dipendenti, dei fornitori e dei clienti? Lo abbiamo approfondito grazie ad Enrico Taponecco dell'Ufficio Sicurezza Confartigianato.
“Sono liberamente consentiti gli spostamenti per qualsiasi ragione da e per gli Stati membri dell’Unione Europea – spiega Taponecco - (oltre all’Italia, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria) e degli Stati parte dell’accordo di Schengen (Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano. È invece obbligatoria la quarantena per tutti i cittadini che nei 14 giorni precedenti all’arrivo in Italia hanno soggiornato in Romania e Bulgaria”.
Un caso diverso per i lavoratori che nei 14 giorni precedenti all’arrivo in Italia hanno soggiornato in Croazia, Grecia, Malta e Spagna?
“Sì questi lavoratori devono presentare alle autorità competenti una certificazione attestante che, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, si siano sottoposti a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone con esito negativo oppure sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento".
"In attesa di sottoporsi al test presso l’azienda sanitaria locale di riferimento – evidenzia Taponecco - si deve osservare l’isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora. Inoltre devono comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, anche se asintomatici, e segnalare con tempestività la situazione all’Autorità sanitaria, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, attraverso i numeri telefonici dedicati e sottoporsi ad isolamento fiduciario”.
Quali sono le responsabilità dell'imprenditore?
“Il datore di lavoro ha una responsabilità per cosi dire “indiretta”: non è ovviamente responsabile dell’eventuale positività al COVID-19 del lavoratore che rientra al lavoro dopo le ferie ma deve però attuare in azienda il Protocollo di sicurezza per il contrasto ed il contenimento del CORONAVIRUS, quindi ad esempio mettere a disposizione gel igienizzante, informazioni per chiunque acceda in azienda, eventuale verifica della temperatura, assicurare il distanziamento interpersonale o quando non possibile adottare schermi o protezioni, utilizzo di mascherine e procedure di lavoro".
Confartigianato ricorda che l’ingresso in Italia da Stati non facenti parte dell’UE e/o dell’accordo di Shengen continua ad essere consentito, con obbligo di motivazione, solo per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza, motivi di salute, comprovate ragioni di studio, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
È consentito in ogni caso senza dover specificare alcuna motivazione l’ingresso nel territorio nazionale di: cittadini di Stati terzi residenti nei seguenti Stati e territori (white list): Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay (Montenegro e Serbia dal 16 luglio sono stati inseriti nella lista dei Paesi a rischio con divieto di ingresso e transito in Italia; dal 30 luglio chi proviene dall’Algeria ha l’obbligo di motivare l’ingresso in Italia); cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, nonché di cittadini di Stati terzi che derivano il diritto di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale e dei rispettivi familiari. Resta comunque l’obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per tutte le persone fisiche che facciano ingresso in Italia da Stati o Paesi esteri diversi da quelli facenti parte dell’Unione Europea.
“Ricordiamo alle imprese che dal 9 luglio 2020 è vietato l’ingresso in Italia alle persone che, nei 14 giorni antecedenti, hanno soggiornato o sono transitate per uno dei seguenti Paesi: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kosovo, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Montenegro, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana, Serbia”.
Si precisa che il divieto non riguarda i cittadini italiani, di uno Stato UE, di un Paese parte dell’accordo di Schengen, del Regno Unito, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino o dello Stato della Città del Vaticano e i loro stretti familiari (discendenti e ascendenti conviventi, coniuge, parte di unione civile, partner stabile), a condizione che siano residenti anagraficamente in Italia da data anteriore al 9 luglio 2020. Ulteriore deroga è prevista per i funzionari e gli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, gli agenti diplomatici, personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, funzionari e impiegati consolari, personale militare nell’esercizio delle loro funzioni.
Le categorie esentate dal divieto di ingresso devono comunque sottoporsi al periodo di quarantena. Dal 13 Agosto è vietato l’ingresso in Italia anche alle persone che, nei 14 giorni antecedenti, hanno soggiornato o sono transitate in Colombia.
Non è permesso l'ingresso in Italia in caso di diagnosi di positività per Covid-19 nei 14 giorni precedenti al viaggio; presenza anche di uno solo dei sintomi rilevanti per COVID-19 negli 8 giorni precedenti il viaggio: febbre ≥ 37,5°C e brividi, tosse di recente comparsa, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto, perdita o alterazione del gusto, raffreddore o naso che cola, mal di gola, diarrea (soprattutto nei bambini), contatto stretto (es. meno di 2 metri per più di 15 minuti) con un caso positivo confermato di COVID-19 nei 14 giorni precedenti il viaggio; aver soggiornato, nei 14 giorni anteriori all’ingresso in Italia, in Stati o territori esteri diversi da Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano, Australia, Canada, Georgia, Giappone, Montenegro, Marocco, Nuova Zelanda, Ruanda, Serbia, Corea del Sud, Thailandia, Tunisia, Uruguay.
L’ingresso in Italia è comunque permesso ai cittadini UE/ITALIANI/Schengen pur avendo soggiornato in paesi terzi, con obbligo di quarantena e senza l’obbligo di presentare alcuna motivazione.
Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito del Ministero degli Affari Esteri oppure per effettuare la valutazione dei rischi e per i corsi della sicurezza è possibile rivolgersi all'Ufficio Sicurezza Confartigianato, tel. 0187.286632