ATTO di INTIMAZIONE, DIFFIDA e MESSA in MORA
Al Sig. Sindaco della Spezia
e p.c.
Al Sig. Prefetto della Spezia
Al Sig. Direttore Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Liguria
Alla Sig.ra Direttrice della Sovrintendenza per i beni architettonici e paesaggistici della Liguria
Al Procuratore della Repubblica della Spezia
loro sedi
I sottoscritti Serena Spinato, nata a Taranto il 23 Febbraio 1950 e residente alla Spezia, in Via Pozzuolo 243,nella qualità di Presidente della Sezione spezzina di Italia Nostra e Stefano Sarti, nato alla Spezia il 20 Agosto 1960 e residente ad Ameglia in Via Maestà 49, nella qualità di Vice Presidente regionale ligure di Legambiente
domiciliati presso Serena Spinato, Via Pozzuolo 243 in La Spezia,
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PREMESSO
- Che la Soprintendenza per i Beni Architettonici e paesaggistici della Liguria, Ministero per i beni e le attività culturali – Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici della Liguria – con comunicazione del 07/11/2012, allegata in copia alla presente (cfr. allegato 1), sottoscritta dalla Soprintendente Dott.ssa Luisa Papotti, in risposta alla richiesta di autorizzazione presentata dal comune della Spezia avente ad oggetto il "progetto di riqualificazione architettonica ed artistica di Piazza Giuseppe Verdi", specificava che la stessa Piazza Giuseppe Verdi essendo sottoposta a tutela in base all'art.12 c. 1 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio parte II (d. lgs. n. 42 del 22/01/2004) richiedeva al Comune della Spezia di avviare presso la Direzione Regionale del Ministero per i Beni e le attività Culturali la "necessaria procedura di verifica dell'interesse relativo all'immobile medesimo", indicava altresì che sono fatti salvi "eventuali pareri della soprintendenza per i beni artistici, storici ed etnoantropologici e/o della soprintendenza per i beni archeologici della Liguria" avvisava inoltre che "qualora nella conduzione dei lavori sorgano imprevisti o emergano strutture di interesse storico, artistico o archeologico" dovrà essere tempestivamente informata la soprintendenza per le necessaria verifiche.
- Inoltre segnalava che "per eventuali variazioni al progetto autorizzato deve essere richiesta ulteriore preventiva autorizzazione, onde non incorrere nelle sanzioni amministrative e penali previste rispettivamente nella parte IV titolo I capo I del Codice e nella parte IV titolo II capo I del Codice.
- Che in data 17/06/2013 il Direttore Regionale Arch .Maurizio Galletti per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Liguria – inviava al Sindaco del Comune della Spezia comunicazione, allegata in copia alla presente (cfr. allegato 2) con la quale segnalava quanto segue: "Con riferimento al procedimento di cui trattasi ed alle notizie relative all'imminente inizio dei lavori si precisa che la nota prot. N. 33062 del 06/11/2012 della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria, nell'autorizzare, con prescrizioni, ai sensi dell'art. 21 del citato Codice la realizzazione delle opere previst, specificava che "l'immobile in oggetto [la piazza, le sue pertinenze ed i vegetali arborei ivi presenti] è da ritenersi sottoposto a tutela in base all'art. 12 comma 1del Decreto Legislativo in oggetto e non sulla base di uno specifico decreto di vincolo. Si invita pertanto codesto Ente ad avviare presso la Direzione Regionale la necessaria procedura di verifica dell'interesse relativa all'immolbile medesimo." Allo stato degli atti non risulta che codesta Amministrazione Comunale abbia attivato tale procedura e si invita pertanto a farlo con ogni possibile urgenza, e, nelle more dell'avvenuto espletamento, si invita a non procedere con opere che interessino beni il cui eventuale interesse culturale deve tuttora essere verificato. Ogni documentazione attestante l'età dei beni pubblici sopra evidenziati tra parentesi – come è noto il compimento dei settant'anni è condizione necessaria per essere eventualmente considerati di interesse culturale – dovrà essere trasmessa alla sopra citata Soprintendenza per l'istruttoria di rito a seguito della quale la scrivente concluderà il procedimento. Ove si accertasse l'interesse culturale dei beni in precedenza detti si rammenta che la demolizione e la rimozione degli stessi dovrà essere autorizzata dalla scrivente Direzione Regionale ai sensi dell'art. 21, comma 1. Lettera a) del D. lgs.42/2004. Firmato dal Direttore Regionale Arch. Maurizio Galletti."
- Che in data 18/06/2013 la Dott. Luisa Papotti, Soprintendente PER I Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria con comunicazione allegata in copia alla presente (cfr. allegato 3) con la quale diffidava il Comune della Spezia, richiamato alle comunicazioni precedente a "non procedere – nelle more del completamento dell'iter di verifica – ad opere riguardanti la demolizione o rimozione di componenti il cui interesse culturale non sia definitivamente accertato; si precisa che – in caso di verifica positiva – tali opere richiederebbero infatti la preventiva autorizzazione della Direzione Regionale stessa, ai sensi dell'art. 17, comma 3, lettera e) bis del D.P.R. 299/2007 e s.m.i."
- Che in data 19/06/2013, numerosi cittadini del Comune della Spezia depositavano presso il Comune della Spezia atto di istanza e diffida avente il seguente contenuto, allegato in copia alla presente (cfr. allegato 4): "Al Signor SINDACO del COMUNE della SPEZIA e, per conoscenza , all'Ill.mo Signor PREFETTO ed all'Ill.mo Procuratore della Repubblica presso il TRIBUNALE della Spezia , ISTANZA E DIFFIDA , Noi sottoscritti cittadini del Comune della Spezia , ai sensi e per gli effetti della LEGGE n.10/2013 " NORME PER LO SVILUPPO DEGLI SPAZI VERDI URBANI " pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale N° 27 in data 1 Febbraio 2013 , e del CODICE IN MATERIA DI TUTELA DI BENI PAESAGGISTICI ( DLGA 42/2004 e successive modifiche ) , considerato, che il filare di pini monumentali presente in Piazza Verdi La Spezia, costituisca, in base a quanto statuito dall'art. 7 della suindicata Legge un " FILARE DI ALBERI DI PARTICOLARE PREGIO PAESAGGISTICO, MONUMENTALE, STORICO E CULTURALE , RECANTE INOLTRE UN PRECISO RIFERIMENTO AD EVENTI E MEMORIE PARTICOLARMENTE RILEVANTI DAL PUNTO DI VISTA STORICO, SOCIALE, CULTURALE , DOCUMENTARIO e DELLA TRADIZIONE LOCALE " , CHIEDIAMO CHE , IN APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI LEGGE, IL COMUNE DELLA SPEZIA VOGLIA ISCRIVERE L'ALBERATA DI PIAZZA VERDI NELL'ELENCO DEGLI ALBERI MONUMENTALI PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE . EVIDENZIAMO L'APPLICABILITA' DELLA FATTISPECIE DI REATO PREVISTA E PUNITA DALL'ART.635 Codice Penale NEL CASO IN CUI GLI ALBERI IN OGGETTO VENGANO COMUNQUE DANNEGGIATI A SEGUITO DI PROVVEDIMENTO EMESSO DAL COMUNE DELLA SPEZIA .CHIEDIAMO ALTRESI' CHE LA RICHIESTA ISCRIZIONE SIA EFFETTUATA CON DECORRENZA IMMEDIATA E COMUNQUE NON OLTRE IL TERMINE DI 48 ORE DALLA RICEZIONE DELLA PRESENTE ISTANZA, SOSPENDENDO AL CONTEMPO OGNI PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO FINALIZZATO ALL'ABBATTIMENTO DEGLI ALBERI PRESENTI IN PIAZZA VERDI . CHIEDIAMO INOLTRE CHE VENGA RISCONTRATA LA PRESENTE ISTANZA PUBBLICAMENTE MEDIANTE NOTIZIA ALLA STAMPA LOCALE .CON ESPRESSA RISERVA DI RICORRERE IN VIA GIUDIZIARIA PER LA PIU' AMPIA TUTELA DEI DIRITTI DEGLI ISTANTI AI SENSI DI LEGGE ."
TUTTO CIÒ PREMESSO e CONSIDERATO
- Che non risulta che sia stata sinora espletata la procedura di verifica dell'interesse culturale, architettonico e paesaggistico della Piazza Giuseppe Verdi, delle sue pertinenze e dei vegetali arborei in essa presenti e che comunque i risultati di tale procedura di verifica non risultano essere stati comunicati alla cittadinanza ed agli scriventi nella loro qualità di titolari di interessi collettivi; che inoltre non risulta essere stata né avviata né definita la procedura di verifica della condizione di pregio paesaggistico monumentale, storico e culturale del filare di alberi di pino presenti nella Piazza Giuseppe Verdi in base a quanto previsto e regolamentato dalla Legge 10/2013 che, ciò nonostante, da notizie apparse sulla stampa locale il Comune della Spezia, mediante gli organi preposti avrebbe espresso l'intenzione di iniziare comunque le opere di "riqualificazione della Piazza Giuseppe Verdi" sia pure in via parziale.
- Che dette opere non possono invece legittimamente essere attivate in quanto, come previsto per legge ed evidenziato nelle comunicazioni della Soprintendenza sopra richiamate, l'attività in oggetto deve essere previamente autorizzata nel pieno rispetto delle procedure di verifica più volte sollecitate e che ogni variazione al progetto autorizzato deve essere richiesta una nuova preventiva autorizzazione onde non incorrere nelle sanzione Amministrative e Penali previste dal Codice dei Beni Paesaggistiche e del Paesaggio.
- Si evidenzia altresì che, data la particolare natura degli alberi di pino presenti sulla Piazza che presentano l'estensione di radici correnti superficialmente, ogni attività di modifica della pavimentazione esistente nella Piazza potrebbe provocare la lesione delle radici e quindi il danneggiamento grave e irreparabile degli alberi di pino stessi tale da configurare la fattispecie di reato prevista e punita dall'art. 635 del Codice Penale nonché dall'art. 169 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio "c. 1. E' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734, 50: 66 a) chiunque senza autorizzazione demolisce, rimuove, modifica, restaura ovvero esegue opere di qualunque genere sui beni culturali indicati nell'Articolo 10; b) chiunque, senza l'autorizzazione del soprintendente, procede al distacco di affreschi, stemmi, graffiti, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista, anche se non vi sia stata la dichiarazione prevista dall'Articolo 13; c) chiunque esegue, in casi di assoluta urgenza, lavori provvisori indispensabili per evitare danni notevoli ai beni indicati nell'Articolo 10, senza darne immediata comunicazione alla soprintendenza ovvero senza inviare, nel più breve tempo, i progetti dei lavori definitivi per l'autorizzazione. c. 2. La stessa pena prevista dal comma 1 si applica in caso di inosservanza dell'ordine di sospensione dei lavori impartito dal soprintendente ai sensi dell'Articolo 28.".
- Che peraltro il Comune della Spezia nelle more del completamento dell'iter di verifica dell'interesse culturale dei beni in oggetto, nonché dell'interesse della natura di alberi monumentali e quindi sottoposti alla tutela prevista dalla Legge 10/2013 non risulta autorizzato ad effettuare alcun intervento sui beni in oggetto, intervento in ogni caso risulta essere preventivamente sottoposto ad esplicita autorizzazione emessa dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Liguria ai sensi dell'articolo 21, c. 1, lettera a) del D.Lgs. 42/2004.
- Ciò premesso, i sottoscritti intimanti , come in epigrafe indicati, con il presente Atto ad ogni fine di Legge
INTIMANO e DIFFIDANO
Il Sindaco del Comune della Spezia dal voler ordinare, autorizzare e o comunque consentire qualsiasi intervento modificativo della Piazza Giuseppe Verdi per la ragioni precedentemente indicate ed a voler disporre con effetto immediato la rimozione delle strutture delimitanti il cantiere presente nella Piazza in quanto costituenti indebita ed illegittima limitazione all'utilizzo del bene pubblico di interesse culturale, storico e paesaggistico della Piazza Giuseppe verdi ai cittadini oltre che recante conseguenti danni economici gravi ed irreparabili agli esercizi commerciali presenti sulla Piazza considerato che le motivazioni di tali delimitazioni e limitazioni - provocate dall'esistenza del cantiere - risultano in oggi ingiustificate , considerata la necessità di presentare un nuovo progetto e ottenere una nuova autorizzazione. Il permanere del cantiere costituisce anche indebita ed illegittima modificazione, sia pure in via temporanea, della fruibilità di altri beni pubblici tutelati quali i giardini pubblici della Spezia recanti gravi ed irreparabili limitazioni all'utilizzo degli stessi da parte della popolazione ed in particolare di fasce protette della stessa quali i minori.
Con richiesta di ricevere riscontro immediato e comunque non oltre il termine di 24 ore ed espressa riserva di procedere in via giudiziaria in caso di mancato positivo riscontro.
Si avverte l'intimato che in caso di mancato spontaneo adempimento nel termine, gli intimanti procederanno senza ulteriore avviso in via giudiziaria onde ottenere la più ampia tutela dei loro diritti e dei diritti della cittadinanza oggetto di violazione.
La Spezia, li' 23/06/2013
In fede :
Serena Spinato
Stefano Sarti