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Un'indennità al condomino che "ospita" il ponteggio In evidenza

Nell'ambito delle norme del Codice civile in materia di proprietà fondiaria e rapporti di vicinato, l'articolo 843 del Codice civile pone a carico del proprietario del fondo l'obbligo di consentire l'accesso ed il passaggio nella sua proprietà, se necessari al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino, oppure comune. La norma è stata ritenuta applicabile anche in caso di immobili in condominio.

Il requisito della necessità dell'accesso deve essere inteso nel senso che tali accesso e passaggio devono essere consentiti osservandosi un equo comportamento degli opposti interessi. Si tratta di un'obbligazione "propter rem", cui corrisponde l'obbligo per il vicino di versare un'adeguata indennità, da liquidare in via equitativa ed anche in assenza di prova del danno, fermo restando l'obbligo per il medesimo di ripristinare lo stato dei luoghi ad opera finita. (Cassazione civile, sezione II, 16 gennaio 2006, n. 685; Cassazione civile, sezione II, 27 gennaio 2009, n. 1908). A seguito di quanto sopra esposto si fa l'esempio della possibilità di erigere ponteggio sull'area di proprietà esclusiva di un condomino, al quale, però, andrà riconosciuta un'adeguata indennità, calcolata, si ritiene, in riferimento al mancato uso della stessa.

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