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Società agricole: ancora due anni di tregua. Slitta lo stop per l’opzione catastale

La legge di stabilità per l'anno 2013 è stata definitivamente approvata dal Parlamento. Le società agricole possono usufruire ancora per un triennio (2012-2014) del regime catastale di determinazione del reddito.

Quindi l'opzione per la determinazione del reddito in base al reddito agrario perderà efficacia e non sarà più esercitabile a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 (comma 319 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2013). Tutto sommato le società in nome collettivo, in accomandita semplice e a responsabilità limitata tirano un sospiro di sollievo in quanto si allontana di due anni. La disposizione contenuta nella legge di stabilità prevede che in sede di determinazione degli acconti relativi al periodo di imposta 2015 si dovranno considerare le imposte determinate in base al bilancio. Inoltre è previsto un decreto ministeriale con il quale potranno essere stabilite norme transitorie. La società semplice rimane invece saldamente ancorata al regime dei redditi fondiari in quanto non appartiene sotto il profilo soggettivo dei soggetti rientranti nel reddito di impresa. Per questa ragione molte società agricole in regime di reddito agrario hanno pensato nei mesi scorsi di mettersi al riparo dalla tassazione a bilancio mediante la trasformazione in società semplice. Questa trasformazione di per sé è un atto semplice che consiste nella volontà della assemblea straordinaria di deliberare la trasformazione e la successiva iscrizione nel Registro delle Imprese e la trascrizione nei registri immobiliari se la società è proprietaria di beni immobili. Tale operazione tuttavia oltre agli aspetti antielusivi genera plusvalenza ai sensi dell'art. 86 comma 1, lettera c. del Tuir in quanto i beni fuoriescono dalla sfera dell'impresa commerciale per entrare nella sfera dell'impresa semplice che rientra nei redditi fondiari. Si ricorda che la plusvalenza si può generare in presenza di beni immobili mentre per i beni mobili ed eventualmente per quelli immateriali non si verifica qualora i beni medesimi siano stati acquisiti nei periodi in cui la società operava nel regime del reddito agrario.
Il reddito dominicale: il comma 318 della legge di stabilità introduce una rivalutazione dei redditi fondiari dei terreni, dominicale e agrario del 15%. La rivalutazione deve essere operata sull'ammontare del reddito successivamente alla rivalutazione del 80% per il reddito dominicale e del 70% del reddito agrario già previste dalla legge 662/1996. La rivalutazione è ridotta al 5% per i terreni posseduti e coltivati da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Il dato letterale della norma sembra escludere la riduzione per gli affittuari dei terreni in quanto si tratta della medesima formulazione della norma prevista per l'Imu che è dovuta dal solo proprietario. Dovrà quindi essere risolto in sede amministrativa il dubbio delle numerose società semplice alle quali è intestata la conduzione dei terreni agricoli di proprietà dei soci. In questi casi la proprietà è delle persone fisiche le quali dichiarano il reddito dominicale mentre la società semplice dichiara il reddito agrario. Possesso e conduzione riguardano giuridicamente soggetti diversi ma nella sostanza appartengono alla medesima entità. Ai fini Imu il ministero delle Finanze con la circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012, ha superato l'aspetto formale concedendo in questi casi ai proprietari dei terreni le medesime agevolazioni previste per la conduzione diretta. Ciò in quanto l'articolo 9 del Dlgs 228/2001 estende ai soci delle società di persone in possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale le agevolazioni tributarie previste a favore delle persone fisiche in possesso delle predette qualifiche. Quindi nella fattispecie le rendite fondiarie dovrebbero essere rivalutate del 5 e non del 15 per cento. La rivalutazione dei redditi dominicale e agrario si applica per gli anni 2013, 2014 e 2015 con effetto dall'acconto d'imposta per il 2013. Si ricorda che per i terreni non concessi in affitto, a seguito dell'introduzione dell'Imu, il reddito dominicale non deve essere dichiarato (articolo 8, Dl 23/2011). Anche in questo caso si presenta il problema delle società semplici costituite tra familiari proprietari dei terreni le quali conducono il fondo. Dovrà essere stabilito se si applica l'esclusione del reddito dominicale da Irpef in forza della estensione delle agevolazioni ai soci conduttori nella forma della società di persone.

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