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Imprese, Imu e Iva per cassa In evidenza

IMPRESE: Il decreto semplificazioni ha snellito da subito alcuni adempimenti. Per esempio quelli relativi alla vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante, ora possibile con una semplice comunicazione al Comune dove ha sede l'azienda produttrice.


IMU: In fase di predisposizione il decreto che individua i comuni in cui si applica l'esenzione IMU in favore dei terreni agricoli nelle aree montane o di collina in base all'altezza riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istat e sulla base della reddività dei terreni.
IVA PER CASSA: l'imposta diventa esigibile al momento del pagamento.

Il nuovo regime interessa anche gli agricoltori a regime normale; il decreto sviluppo della scorsa estate (Dl 22 giugno 2012, numero 83, articolo 32-bis) ha introdotto un nuovo regime opzionale di esigibilità dell'Iva all'atto dell'incasso del corrispettivo per tutte le fatture emesse nei confronti dei soggetti Iva, da parte di contribuenti con un volume d'affari non superiore a 2 milioni. Il nuovo regime contabile potrà essere utilizzato solo da soggetti passivi Iva con un "volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro". Come per il precedente regime dell'Iva per cassa, quello nuovo non potrà essere applicato dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta quale il regime dei produttori agricoli previsto dall'articolo 34 Dpr 633/72; quello per le attività agricole connesse, introdotto dall'articolo 34-bis, Dpr 633/72 e quello per le attività di agriturismo dell'articolo 5, comma 2, Legge 413/1991. Potranno applicare la contabilità Iva per cassa solo i soggetti Iva che ne faranno opzione, secondo le modalità da individuare con provvedimento del direttore dell''agenzia delle Entrate. L'opzione avrà effetto dal 1° gennaio "dell'anno in cui è esercitata" ovvero, per gli inizi di attività durante l'anno, dalla data di inizio attività (articolo 6, comma 2 del decreto attuativo). Quando si entra nel nuovo regime, o se ne esce, l'Iva delle operazioni attive e passive rileva sul calcolo dell'imposta da versare sulla base delle regole applicabili al momento in cui l'operazione si considera effettuata, con le usuali regole dell'articolo 6, Dpr 633/72. Per il regime dell'Iva per cassa, dovrà essere indicata nelle fatture emesse "la specifica annotazione" che si tratta di un'operazione con Iva all'esigibilità differita o "Iva per cassa", ai sensi del nuovo articolo 32-bis, decreto legge 22 giugno 2012, numero 83.

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